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News / Nazionali / Acque

08-03-2016

Acque destinate al consumo umano, nuova disciplina per sostanze radioattive

Sulla G.U. n. 55 del 7-3-2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano".

Il D.lgs. 28/2016, in vigore dal  22 marzo 2016, stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e, in particolare, indica i principi e disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro (art. 1).

Il decreto sostituisce, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque potabili, la disciplina contenuta nel D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, fissando i valori di parametro per radon, trizio e DI (dose indicativa), nonché la frequenza, i metodi per l'analisi e il controllo delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Il provvedimento non si applica alle acque minerali naturali riconosciute tali ex D.lgs. 176/2011 e alle acque medicinali ai sensi del D.lgs. 219/2006.

Sono previsti sia "controlli esterni" effettuati dalle Asl, sia "controlli interni" effettuati dal gestore del servizio idrico integrato: nel caso di superamento dei valori di parametro delle sostanze radioattive sono previste le valutazioni dei rischi e gli interventi correttivi ad opera delle Autorità preposte ognuna per gli aspetti di propria competenza (Asl, Arpa, Regioni e Sindaci), nonché da parte del gestore del servizio idrico integrato.

Infine, il decreto prevede sanzioni amministrative a carico dei gestori del servizio idrico integrato per i casi di violazione degli obblighi posti dal provvedimento, tra cui la violazione degli obblighi in materia di controlli interni e inottemperanza alle indicazioni dell'Autorità dei provvedimenti correttivi. Le sanzioni di natura pecuniaria sono irrogate dalla regione o provincia autonoma.


 


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