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08-03-2016
Acque destinate al consumo umano, nuova disciplina per sostanze
radioattive
Sulla G.U. n. 55 del 7-3-2016 è stato pubblicato il Decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 recante "Attuazione della
direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce
requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano".
Il D.lgs. 28/2016, in vigore dal 22 marzo 2016, stabilisce i
requisiti per la tutela della salute della popolazione
relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano e, in particolare, indica i
principi e disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante
parametri indicatori, nonché i relativi valori
di parametro (art. 1).
Il decreto sostituisce, relativamente alle sostanze radioattive presenti
nelle acque potabili, la disciplina contenuta nel D.lgs. 2 febbraio 2001, n.
31, fissando i valori di parametro per radon, trizio e DI (dose
indicativa), nonché la frequenza, i metodi per l'analisi e il controllo
delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Il provvedimento non si applica alle acque minerali naturali
riconosciute tali ex D.lgs. 176/2011 e alle acque medicinali ai sensi
del D.lgs. 219/2006.
Sono previsti sia "controlli esterni" effettuati dalle
Asl, sia "controlli interni" effettuati dal gestore del
servizio idrico integrato: nel caso di superamento dei valori di parametro
delle sostanze radioattive sono previste le valutazioni dei rischi e gli
interventi correttivi ad opera delle Autorità preposte ognuna per gli
aspetti di propria competenza (Asl, Arpa, Regioni e Sindaci), nonché da
parte del gestore del servizio idrico integrato.
Infine, il decreto prevede sanzioni amministrative a
carico dei gestori del servizio idrico integrato per i casi di violazione
degli obblighi posti dal provvedimento, tra cui la violazione degli obblighi
in materia di controlli interni e inottemperanza alle indicazioni
dell'Autorità dei provvedimenti correttivi. Le sanzioni di natura pecuniaria
sono irrogate dalla regione o provincia autonoma.