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23-06-2016
CLP, adeguamento regolamento (CE) 1272/2008 alla quinta edizione GHS
Sulla GUUE n. L156 del 14 giugno 2016 è stato pubblicato
il Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016
"recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele".
Il regolamento 2016/918 modifica il
Regolamento (CE) n. 1271/2008 (c.d. Regolamento CLP), al fine di
adeguare le disposizioni tecniche e i criteri degli allegati
alla quinta revisione del GHS (il Sistema mondiale
armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
delle Nazioni Unite), di cui il sistema CLP tiene conto.
Come si legge infatti nei Considerando del Regolamento in
commento, la quinta edizione riveduta del GHS reca modifiche riguardanti, tra l'altro,
un nuovo metodo alternativo di classificazione dei solidi comburenti, una
modifica delle disposizioni sulla classificazione per le classi di pericolo
di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesioni/irritazioni oculari
e gli aerosol. Modifica inoltre diversi consigli di prudenza e cambia
l'ordine di alcuni di essi, sopprimendone la voce e inserendola
separatamente in una nuova posizione.
Inoltre, in seguito alla quarta revisione del GHS, il
Reg. (UE) n. 487/2013 della Commissione ha introdotto una deroga
all’etichettatura per le sostanze o le miscele classificate come corrosive
per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi
lesioni oculari. E’ dunque opportuno, secondo la Commissione Europea, “evitare
la ridondanza nell’etichettatura delle miscele contenenti isocianati e
alcuni componenti epossidici, pur mantenendo le informazioni specifiche
tradizionali e ben note sulla presenza di queste sostanze particolarmente
sensibilizzanti. L’indicazione di pericolo EUH208 non dovrebbe dunque essere
obbligatoria se una miscela è già etichettata in conformità alle indicazioni
di pericolo EUH204 e EUH205”.
Il Regolamento (UE) 2016/918 entra in vigore il 4 luglio 2016,
ma si applica a decorrere dal 1°
febbraio 2018. Quindi, fino al 1° febbraio 2018 le sostanze e le miscele possono
essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al testo del
Regolamento (CE) n. 1272/2008 attualmente in vigore.
Per le sostanze e le miscele classificate, etichettate ed imballate
in conformità al testo del Regolamento (CE) n. 1272/2008 attualmente in
vigore, e immesse sul mercato prima del 1° febbraio 2018, l'obbligo di rietichettatura e di reimballaggio in conformità al nuovo Regolamento
non si
applica fino al 1° febbraio 2020.