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News / Nazionali / Rifiuti

08-06-2015

Sfalci e potature, chiarimenti su utilizzo residui verde urbano per produrre energia

Il Ministero dell’Ambiente, con nota del 27 maggio 2015, ha risposto al quesito della Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, che aveva richiesto chiarimenti in merito alla classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde, con specifico riferimento all’applicazione della disciplina in materia di rifiuti, ex parte IV, D.lgs. 152/2006.

A tal proposito, il Ministero si è espresso positivamente all’utilizzo dei materiali derivanti dalla manutenzione del verde urbano per produrre energia rinnovabile, classificando i residui al di fuori della normativa in materia di rifiuti, qualora rientrino nell’ambito dei criteri stabiliti per i sottoprodotti. Gli sfalci e residui di potatura da manutenzione del verde possono pertanto essere usati per produrre energia se rispettano le condizioni dell'articolo 185 del D.lgs. 152/2006 o se possono essere qualificati come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184-bis decreto citato.

“Il codice ambientale - si legge nella nota di chiarimento indirizzata alla Federazione Italiana Produttori di energia da Fonti Rinnovabili (FIPER) - esclude espressamente dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, tra i diversi materiali indicati, gli sfalci e i residui di potatura prodotti nell’ambito di un’attività agricola, quando impiegati in agricoltura o per la produzione di energia, a condizione che l’impiego non determini rischi o danni per l’ambiente e per la salute.
Se, quindi, sulla base della normativa previgente era necessario dimostrare la presenza di un’altra normativa, anche nazionale, che disciplinasse la gestione delle sostanze e dei materiali indicati dalla norma, ora, al fine di escludere dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti uno dei materiali in oggetto di analisi, è sufficiente dimostrare che i residui provengano da un’attività agricola siano costituiti da sostanze naturali non pericolose e siano reimpiegati nel medesimo ciclo produttivo e o in un altro, agricolo o energetico, assicurando il rispetto delle norme di settore vigenti (ad esempio il rispetto della disciplina in materia di combustibili, in caso di destinazione alla combustione a fini energetici)”.

Il Ministero aggiunge che, in ogni caso, se non ricorrono le condizioni degli articoli 184-bis o 185 del D.lgs. 152/2006 e, cioè, se i residui in parola non sono qualificabili come sottoprodotti o non sono prodotti nell'ambito di una attività agricola, allora essi costituiranno rifiuti urbani o speciali a seconda dell'attività di provenienza, sulla base della classificazione ex articolo 184, commi 2 o 3, D.lgs. 152/2006.


 


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