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08-06-2015
Sfalci e potature, chiarimenti su utilizzo residui verde urbano per
produrre energia
Il Ministero dell’Ambiente, con nota del 27 maggio 2015,
ha risposto al quesito della Federazione Italiana Produttori di Energia da
Fonti Rinnovabili, che aveva richiesto chiarimenti in merito alla
classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di
manutenzione del verde, con specifico riferimento all’applicazione
della disciplina in materia di rifiuti, ex parte IV, D.lgs. 152/2006.
A tal proposito, il Ministero si è espresso positivamente
all’utilizzo dei materiali derivanti dalla manutenzione del verde urbano per
produrre energia rinnovabile, classificando i residui al di fuori della
normativa in materia di rifiuti, qualora rientrino nell’ambito dei criteri
stabiliti per i sottoprodotti. Gli sfalci e residui di potatura da
manutenzione del verde possono pertanto essere usati per produrre energia
se rispettano le condizioni dell'articolo 185 del D.lgs.
152/2006 o se possono essere qualificati come sottoprodotti,
ai sensi dell'art. 184-bis decreto citato.
“Il codice ambientale - si legge nella nota di chiarimento
indirizzata alla Federazione Italiana Produttori di energia da Fonti
Rinnovabili (FIPER) - esclude espressamente dal campo di applicazione della
normativa in materia di rifiuti, tra i diversi materiali indicati, gli
sfalci e i residui di potatura prodotti nell’ambito di un’attività agricola,
quando impiegati in agricoltura o per la produzione di energia, a condizione
che l’impiego non determini rischi o danni per l’ambiente e per la salute.
Se, quindi, sulla base della normativa previgente era necessario dimostrare
la presenza di un’altra normativa, anche nazionale, che disciplinasse la
gestione delle sostanze e dei materiali indicati dalla norma, ora, al fine
di escludere dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti
uno dei materiali in oggetto di analisi, è sufficiente dimostrare che i
residui provengano da un’attività agricola siano costituiti da sostanze
naturali non pericolose e siano reimpiegati nel medesimo ciclo produttivo e
o in un altro, agricolo o energetico, assicurando il rispetto delle norme di
settore vigenti (ad esempio il rispetto della disciplina in materia di
combustibili, in caso di destinazione alla combustione a fini energetici)”.
Il Ministero aggiunge che, in ogni caso, se non ricorrono le
condizioni degli articoli 184-bis o 185 del D.lgs. 152/2006 e,
cioè, se i residui in parola non sono qualificabili come sottoprodotti o non
sono prodotti nell'ambito di una attività agricola, allora essi
costituiranno rifiuti urbani o speciali a seconda dell'attività di
provenienza, sulla base della classificazione ex articolo 184, commi
2 o 3, D.lgs. 152/2006.