News / Nazionali / Rifiuti
	08-06-2015
	Sfalci e potature, chiarimenti su utilizzo residui verde urbano per 
	produrre energia
	Il Ministero dell’Ambiente, con nota del 27 maggio 2015, 
	ha risposto al quesito della Federazione Italiana Produttori di Energia da 
	Fonti Rinnovabili, che aveva richiesto chiarimenti in merito alla 
	classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di 
	manutenzione del verde, con specifico riferimento all’applicazione 
	della disciplina in materia di rifiuti, ex parte IV, D.lgs. 152/2006. 
	A tal proposito, il Ministero si è espresso positivamente 
	all’utilizzo dei materiali derivanti dalla manutenzione del verde urbano per 
	produrre energia rinnovabile, classificando i residui al di fuori della 
	normativa in materia di rifiuti, qualora rientrino nell’ambito dei criteri 
	stabiliti per i sottoprodotti. Gli sfalci e residui di potatura da 
	manutenzione del verde possono pertanto essere usati per produrre energia 
	se rispettano le condizioni dell'articolo 185 del D.lgs. 
	152/2006 o se possono essere qualificati come sottoprodotti, 
	ai sensi dell'art. 184-bis decreto citato.
	“Il codice ambientale - si legge nella nota di chiarimento 
	indirizzata alla Federazione Italiana Produttori di energia da Fonti 
	Rinnovabili (FIPER) - esclude espressamente dal campo di applicazione della 
	normativa in materia di rifiuti, tra i diversi materiali indicati, gli 
	sfalci e i residui di potatura prodotti nell’ambito di un’attività agricola, 
	quando impiegati in agricoltura o per la produzione di energia, a condizione 
	che l’impiego non determini rischi o danni per l’ambiente e per la salute.
	Se, quindi, sulla base della normativa previgente era necessario dimostrare 
	la presenza di un’altra normativa, anche nazionale, che disciplinasse la 
	gestione delle sostanze e dei materiali indicati dalla norma, ora, al fine 
	di escludere dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti 
	uno dei materiali in oggetto di analisi, è sufficiente dimostrare che i 
	residui provengano da un’attività agricola siano costituiti da sostanze 
	naturali non pericolose e siano reimpiegati nel medesimo ciclo produttivo e 
	o in un altro, agricolo o energetico, assicurando il rispetto delle norme di 
	settore vigenti (ad esempio il rispetto della disciplina in materia di 
	combustibili, in caso di destinazione alla combustione a fini energetici)”.
	Il Ministero aggiunge che, in ogni caso, se non ricorrono le 
	condizioni degli articoli 184-bis o 185 del D.lgs. 152/2006 e, 
	cioè, se i residui in parola non sono qualificabili come sottoprodotti o non 
	sono prodotti nell'ambito di una attività agricola, allora essi 
	costituiranno rifiuti urbani o speciali a seconda dell'attività di 
	provenienza, sulla base della classificazione ex articolo 184, commi 
	2 o 3, D.lgs. 152/2006.