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	13-07-2015
	Rifiuti, modificato l’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE sulle 
	operazioni di recupero
	Sulla GUUE dell'11 luglio 2015 è stata pubblicata la 
	Direttiva 
	(UE) 2015/1127 della Commissione del 10 luglio 2015 "che 
	sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
	e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".
	La Direttiva (UE) 2015/1127, in vigore dal 31 luglio 2015 e che 
	deve essere recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2016,
	modifica appunto l’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE 
	sui rifiuti, che contiene un elenco (non esaustivo) delle 
	operazioni di recupero.
	Le modifiche riguardano in particolare l’operazione R1, applicabile ai 
	rifiuti usati in sostituzione di combustibile o altri mezzi per produrre 
	energia: gli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani vi possono 
	rientrare solo se la loro efficienza energetica raggiunge la soglia 
	determinata applicando la formula già contenuta nell’Allegato II. 
	Come si legge in premessa, “Da prove tecniche è emerso che le condizioni 
	climatiche locali nell’Unione influenzano i quantitativi di energia che 
	possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia 
	elettrica, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale da 
	inceneritori destinati al trattamento di rifiuti solidi urbani”. “...al fine 
	di raggiungere la parità di condizioni nell’Unione è ragionevole prevedere 
	una compensazione per gli impianti di incenerimento che risentono 
	dell’impatto delle condizioni climatiche locali con un fattore di correzione 
	climatico (Climate Correction Factor, CCF) applicabile alla formula R1”. Il 
	CCF dovrà essere basato sulle condizioni climatiche relative al sito degli 
	impianti di incenerimento.
	Di conseguenza, sotto alla nota a piè di pagina (*), dell'allegato II 
	della Direttiva 2008/98/CE relativamente all’operazione R1, si aggiunge 
	che "il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato 
	per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF)" 
	indicato in  modo differenziato per:
		
			- impianti funzionanti e autorizzati in conformità della 
		normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1° settembre 2015.
 
			- impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di 
		cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029.
 
		
		Aggiornamento:
		Sulla GUUE del 13 novembre 2015 è stata pubblicata una rettifica, che 
		riguarda la parte finale delle istruzioni laddove viene delineata la 
		procedura per il calcolo del valore dell'HDD (valore relativo ai 
		gradi-giorni di riscaldamento).
		Si riporta il Testo della rettifica:
		A pagina 15 dell'allegato, nella nota (*) dell'allegato II della 
		direttiva 2008/98/CE modificata, terzo capoverso:
		anziché:
			«Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating 
			Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli 
			HDD annuali per il sito dell'impianto di incenerimento, calcolata 
			per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell'anno per il quale 
			viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell'HDD si 
			applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a 
			(18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) 
			ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde 
			alla media (Tmin + Tmax/2) della temperatura esterna in un periodo 
			di “d” (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base 
			giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.»,
		leggi:
		
			«Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating 
			Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli 
			HDD annuali per il sito dell'impianto di incenerimento, calcolata 
			per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell'anno per il quale 
			viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell'HDD si 
			applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a 
			(18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) 
			ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde 
			alla media (Tmin + Tmax)/2 della temperatura esterna in un periodo 
			di “d” (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base 
			giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.»
		 
	
	13-11-2015
	
	Rifiuti, rettifica direttiva (UE) 2015/1127 su operazioni di recupero