contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Rifiuti

13-07-2015

Rifiuti, modificato l’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE sulle operazioni di recupero

Sulla GUUE dell'11 luglio 2015 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione del 10 luglio 2015 "che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

La Direttiva (UE) 2015/1127, in vigore dal 31 luglio 2015 e che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2016, modifica appunto l’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che contiene un elenco (non esaustivo) delle operazioni di recupero.

Le modifiche riguardano in particolare l’operazione R1, applicabile ai rifiuti usati in sostituzione di combustibile o altri mezzi per produrre energia: gli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani vi possono rientrare solo se la loro efficienza energetica raggiunge la soglia determinata applicando la formula già contenuta nell’Allegato II.

Come si legge in premessa, “Da prove tecniche è emerso che le condizioni climatiche locali nell’Unione influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale da inceneritori destinati al trattamento di rifiuti solidi urbani”. “...al fine di raggiungere la parità di condizioni nell’Unione è ragionevole prevedere una compensazione per gli impianti di incenerimento che risentono dell’impatto delle condizioni climatiche locali con un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) applicabile alla formula R1”. Il CCF dovrà essere basato sulle condizioni climatiche relative al sito degli impianti di incenerimento.

Di conseguenza, sotto alla nota a piè di pagina (*), dell'allegato II della Direttiva 2008/98/CE relativamente all’operazione R1, si aggiunge che "il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF)" indicato in  modo differenziato per:

  • impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1° settembre 2015.
  • impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029.

Aggiornamento:

Sulla GUUE del 13 novembre 2015 è stata pubblicata una rettifica, che riguarda la parte finale delle istruzioni laddove viene delineata la procedura per il calcolo del valore dell'HDD (valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento).

Si riporta il Testo della rettifica:

A pagina 15 dell'allegato, nella nota (*) dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE modificata, terzo capoverso:

anziché:

«Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell'impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell'anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell'HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax/2) della temperatura esterna in un periodo di “d” (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.»,

leggi:

«Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell'impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell'anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell'HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax)/2 della temperatura esterna in un periodo di “d” (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.»


13-11-2015 Rifiuti, rettifica direttiva (UE) 2015/1127 su operazioni di recupero

 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it