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13-07-2015
Rifiuti, modificato l’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE sulle
operazioni di recupero
Sulla GUUE dell'11 luglio 2015 è stata pubblicata la
Direttiva
(UE) 2015/1127 della Commissione del 10 luglio 2015 "che
sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".
La Direttiva (UE) 2015/1127, in vigore dal 31 luglio 2015 e che
deve essere recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2016,
modifica appunto l’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE
sui rifiuti, che contiene un elenco (non esaustivo) delle
operazioni di recupero.
Le modifiche riguardano in particolare l’operazione R1, applicabile ai
rifiuti usati in sostituzione di combustibile o altri mezzi per produrre
energia: gli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani vi possono
rientrare solo se la loro efficienza energetica raggiunge la soglia
determinata applicando la formula già contenuta nell’Allegato II.
Come si legge in premessa, “Da prove tecniche è emerso che le condizioni
climatiche locali nell’Unione influenzano i quantitativi di energia che
possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia
elettrica, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale da
inceneritori destinati al trattamento di rifiuti solidi urbani”. “...al fine
di raggiungere la parità di condizioni nell’Unione è ragionevole prevedere
una compensazione per gli impianti di incenerimento che risentono
dell’impatto delle condizioni climatiche locali con un fattore di correzione
climatico (Climate Correction Factor, CCF) applicabile alla formula R1”. Il
CCF dovrà essere basato sulle condizioni climatiche relative al sito degli
impianti di incenerimento.
Di conseguenza, sotto alla nota a piè di pagina (*), dell'allegato II
della Direttiva 2008/98/CE relativamente all’operazione R1, si aggiunge
che "il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato
per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF)"
indicato in modo differenziato per:
- impianti funzionanti e autorizzati in conformità della
normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1° settembre 2015.
- impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di
cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029.
Aggiornamento:
Sulla GUUE del 13 novembre 2015 è stata pubblicata una rettifica, che
riguarda la parte finale delle istruzioni laddove viene delineata la
procedura per il calcolo del valore dell'HDD (valore relativo ai
gradi-giorni di riscaldamento).
Si riporta il Testo della rettifica:
A pagina 15 dell'allegato, nella nota (*) dell'allegato II della
direttiva 2008/98/CE modificata, terzo capoverso:
anziché:
«Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating
Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli
HDD annuali per il sito dell'impianto di incenerimento, calcolata
per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell'anno per il quale
viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell'HDD si
applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a
(18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica)
ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde
alla media (Tmin + Tmax/2) della temperatura esterna in un periodo
di “d” (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base
giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.»,
leggi:
«Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating
Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli
HDD annuali per il sito dell'impianto di incenerimento, calcolata
per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell'anno per il quale
viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell'HDD si
applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a
(18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica)
ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde
alla media (Tmin + Tmax)/2 della temperatura esterna in un periodo
di “d” (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base
giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.»
13-11-2015
Rifiuti, rettifica direttiva (UE) 2015/1127 su operazioni di recupero