contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Aria

20-05-2015

Regolamento UE su emissioni di CO2 da trasporto marittimo

Sulla Gazzetta Ufficiale europea del 19 maggio 2015, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 "concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE".

Il regolamento, che entrerà in vigore il 1° luglio 2015, stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace, dal punto di vista dei costi, la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

Le disposizioni si applicano alle navi di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate per le emissioni di CO2 rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, con esclusione delle navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica o le navi di Stato usate per scopi non commerciali.

Per ciascuna delle loro navi, le società devono monitorare e comunicare i parametri pertinenti in un periodo di riferimento riguardanti le emissioni di CO2 che risultano dalla combustione dei carburanti, quando le navi sono in mare nonché quando sono ormeggiate.

A tal fine, il piano di monitoraggio, indicante il metodo scelto, deve essere trasmesso ai verificatori entro il 31 agosto 2017, per ciascuna delle loro navi. In base a tale piano, dal 1° gennaio 2018 le società dovranno monitorare su base annua le emissioni di CO2 per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato per la determinazione delle emissioni di CO2, mentre dal 2019, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presenteranno alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it