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24-04-2015
Regolamento REACH, restrizioni uso del piombo negli articoli
Pubblicato sulla GUUE del 23 aprile 2015 il Regolamento (UE) 2015/628
del 22 aprile 2015 "che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti."
In particolare, viene modificata la voce 63 (Piombo e
suoi composti) dell’allegato XVII del Regolamento REACH 1907/2006 che riguarda la
presenza del piombo e dei suoi
composti negli articoli o nelle loro parti accessibili che, in condizioni
d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possano essere messi in bocca
dai bambini (vale a dire se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm
o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione).
Per i suddetti articoli la concentrazione di piombo (espressa in metallo) deve
essere inferiore allo 0,05 % in peso, salvo che non si possa dimostrare che
il tasso di cessione del piombo non supera 0,05 μg/cm2 all'ora.
Sono comunque previste eccezioni alle restrizioni per articoli
(tra cui gioielli, vetro cristallo, chiavi, serrature e lucchetti, pile
portatili e strumenti musicali) per i quali sembra che non esistano alternative adeguate al
piombo o perché l'impatto socio-economico negativo derivante dalla
restrizione potrebbe essere considerevole o perché non è stato valutato
appieno l'impatto dell'applicazione della restrizione.
In deroga, la restrizione non si applica agli articoli immessi sul mercato
per la prima volta prima del 1° giugno 2016.