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	24-04-2015
	Regolamento REACH, restrizioni uso del piombo negli articoli
	Pubblicato sulla GUUE del 23 aprile 2015 il Regolamento (UE) 2015/628 
	del 22 aprile 2015 "che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 
	1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
	registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 
	sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti."
	In particolare, viene modificata la voce 63 (Piombo e 
	suoi composti) dell’allegato XVII del Regolamento REACH 1907/2006 che riguarda la 
	presenza del piombo e dei suoi 
	composti negli articoli o nelle loro parti accessibili che, in condizioni 
	d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possano essere messi in bocca 
	dai bambini (vale a dire se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm 
	o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione).
	Per i suddetti articoli la concentrazione di piombo (espressa in metallo) deve 
	essere inferiore allo 0,05 % in peso, salvo che non si possa dimostrare che 
	il tasso di cessione del piombo non supera 0,05 μg/cm2 all'ora.
	Sono comunque previste eccezioni alle restrizioni per articoli 
	(tra cui gioielli, vetro cristallo, chiavi, serrature e lucchetti, pile 
	portatili e strumenti musicali) per i quali sembra che non esistano alternative adeguate al 
	piombo o perché l'impatto socio-economico negativo derivante dalla 
	restrizione potrebbe essere considerevole o perché non è stato valutato 
	appieno l'impatto dell'applicazione della restrizione.
	In deroga, la restrizione non si applica agli articoli immessi sul mercato 
	per la prima volta prima del 1° giugno 2016.