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23-02-2015
Reach, modificati gli Allegati VIII, IX e X del Regolamento (CE) n. 1907
del 2006
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 febbraio 2015 è stato
pubblicato il
Regolamento (UE) n. 282 del 20 febbraio 2015 recante "modifica degli
Allegati VIII, IX e X del Regolamento (CE) n. 1907 del 2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)".
Il regolamento, in vigore dal 13 marzo 2015, modifica
gli allegati VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle
informazioni tossicologiche, al fine di specificare
l'applicazione del nuovo metodo di prova EOGRTS, in
sostituzione dello studio di tossicità per la riproduzione su due
generazioni, e per consentire una valutazione adeguata dei possibili effetti
sulla fertilità.
La modifica è stata disposta in virtù dell'articolo 13, paragrafo
2, del Regolamento Reach, il quale dispone che i metodi usati per acquisire
informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze richieste da
detto regolamento siano riveduti e migliorati
periodicamente al fine di ridurre le sperimentazioni su
animali vertebrati e il numero di animali utilizzati.
Ciò stante, è stato elaborato un nuovo metodo di prova
per valutare la tossicità per la riproduzione delle sostanze chimiche su
una generazione (EOGRTS), adottato dall’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel luglio 2011.
Tale metodo si ritiene che offra diversi vantaggi
rispetto allo studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni in
quanto valuta un maggior numero di esemplari nella prima filiazione e tiene
conto di parametri aggiuntivi, migliorando così la sensibilità e il livello
di informazione ottenibili con le prove. Inoltre, poiché la riproduzione
della filiazione non rientra nel disegno sperimentale di base, impiegando
tale disegno si consegue una riduzione significativa del numero di animali
usati.