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News / Nazionali / Prevenzione incendi

02-09-2015

Prevenzione incendi, in Gazzetta le nuove norme tecniche

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - supplemento ordinario n. 51 - è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il Provvedimento, che entrerà in vigore il 18 novembre 2015 (novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) ed è composto da 5 articoli e un corposo allegato tecnico (allegato 1), ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Infatti, le nuove “Norme tecniche di prevenzione incendi” si possono applicare a 34 delle 80 attività comprese nell'elenco allegato I al D.P.R. 151/2011 e in particolare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76. Le norme si riferiscono principalmente ad attività industriali e produttive quali pastifici, officine per la verniciatura, officine per la saldatura ed il taglio di metalli, cementifici, stabilimenti siderurgici, ecc...

Le nuove norme tecniche si possono applicare sia alle attività di nuova realizzazione sia a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.

L’allegato è così strutturato:

  • Sezione G - Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
  • Sezione S - Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
  • Sezione V - Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
  • Sezione M - Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.

 


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