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02-09-2015
Prevenzione incendi, in Gazzetta le nuove norme tecniche
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - supplemento
ordinario n. 51 - è stato pubblicato il
decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione
di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Il Provvedimento, che entrerà in vigore il 18 novembre 2015
(novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale) ed è composto da 5 articoli e un corposo allegato tecnico
(allegato 1), ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare l’attuale
corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso
l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente
disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Infatti, le nuove “Norme tecniche di prevenzione incendi” si
possono applicare a 34 delle 80 attività comprese nell'elenco
allegato I al D.P.R. 151/2011 e in particolare alla progettazione, alla
realizzazione e all’esercizio delle attività individuate
con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70;
75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al
ricovero di natanti e aeromobili; 76. Le norme si riferiscono principalmente
ad attività industriali e produttive quali pastifici, officine per la
verniciatura, officine per la saldatura ed il taglio di metalli,
cementifici, stabilimenti siderurgici, ecc...
Le nuove norme tecniche si possono applicare sia alle
attività di nuova realizzazione sia a quelle
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale
ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore
del decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione
che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di
attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli
interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
L’allegato è così strutturato:
- Sezione G - Generalità, con i principi fondamentali
per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili
indistintamente alle diverse attività;
- Sezione S - Strategia antincendio, contiene le
misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili
alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di
ridurre il rischio di incendio;
- Sezione V - Regole tecniche verticali, contiene le
regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività
o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari
o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia
antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole
tecniche riferite ad ulteriori attività;
- Sezione M - Metodi, con la descrizione delle
metodologie progettuali.