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	02-09-2015
	Prevenzione incendi, in Gazzetta le nuove norme tecniche
	Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - supplemento 
	ordinario n. 51 - è stato pubblicato il
	
	decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione 
	di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto 
	legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
	Il Provvedimento, che entrerà in vigore il 18 novembre 2015 
	(novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
	ufficiale) ed è composto da 5 articoli e un corposo allegato tecnico 
	(allegato 1), ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare l’attuale 
	corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso 
	l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente 
	disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di 
	prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente 
	della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
	Infatti, le nuove “Norme tecniche di prevenzione incendi” si 
	possono applicare a 34 delle 80 attività comprese nell'elenco 
	allegato I al D.P.R. 151/2011 e in particolare alla progettazione, alla 
	realizzazione e all’esercizio delle attività individuate 
	con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 
	75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al 
	ricovero di natanti e aeromobili; 76. Le norme si riferiscono principalmente 
	ad attività industriali e produttive quali pastifici, officine per la 
	verniciatura, officine per la saldatura ed il taglio di metalli, 
	cementifici, stabilimenti siderurgici, ecc... 
	Le nuove norme tecniche si possono applicare sia alle 
	attività di nuova realizzazione sia a quelle 
	esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
	In caso di interventi di ristrutturazione parziale 
	ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore 
	del decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione 
	che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di 
	attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli 
	interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
	L’allegato è così strutturato: 
	
		- Sezione G - Generalità, con i principi fondamentali 
		per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili 
		indistintamente alle diverse attività;
- Sezione S - Strategia antincendio, contiene le 
		misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili 
		alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di 
		ridurre il rischio di incendio;
- Sezione V - Regole tecniche verticali, contiene le 
		regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività 
		o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari 
		o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia 
		antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole 
		tecniche riferite ad ulteriori attività;
- Sezione M - Metodi, con la descrizione delle 
		metodologie progettuali.
	 
		