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	19-03-2015
	Non punibilità per speciale tenuità del fatto, in Gazzetta il 
	decreto legislativo
	Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015 è stato pubblicato il
	decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 recante	"Disposizioni in materia 
	di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, 
	lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67". 
	Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2015, 
	è composto da 5 articoli che recano 
	modifiche tanto al codice penale quanto a quello di procedura penale.
	Nel dettaglio, il D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 inserisce nel Codice 
	penale il nuovo articolo 131-bis stabilendo che:
		
			- nei reati per i quali è prevista  la pena 
			detentiva fino a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria (multa o 
			ammenda), sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità 
			è esclusa quando, per le modalità della condotta e per 
			l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di 
			particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
 
		
	Il comma 2 del nuovo art. 131-bis prevede che "L'offesa non può 
	essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando 
	l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in 
	danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle 
	condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età 
	della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, 
	quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una 
	persona". 
		Per quanto riguarda i reati ambientali, la nuova 
		causa di non punibilità può trovare applicazione in diverse fattispecie 
		previste dal D.lgs. 152/2006, tra cui:
		
			-  gestione illecita di rifiuti (articolo 256), abbruciamento 
			rifiuti non pericolosi abbandonati o depositati in maniera 
			incontrollata (articolo 256-bis), traffico illecito di rifiuti 
			(articolo 259), scarico acque reflue industriali senza 
			autorizzazione (articolo 137, comma 1), esercizio di impianti senza 
			la prescritta autorizzazione alle emissioni (articolo 279, comma 1).