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19-03-2015
Non punibilità per speciale tenuità del fatto, in Gazzetta il
decreto legislativo
Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015 è stato pubblicato il
decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 recante "Disposizioni in materia
di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1,
lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67".
Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2015,
è composto da 5 articoli che recano
modifiche tanto al codice penale quanto a quello di procedura penale.
Nel dettaglio, il D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 inserisce nel Codice
penale il nuovo articolo 131-bis stabilendo che:
- nei reati per i quali è prevista la pena
detentiva fino a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria (multa o
ammenda), sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità
è esclusa quando, per le modalità della condotta e per
l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di
particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Il comma 2 del nuovo art. 131-bis prevede che "L'offesa non può
essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando
l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in
danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle
condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età
della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate,
quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una
persona".
Per quanto riguarda i reati ambientali, la nuova
causa di non punibilità può trovare applicazione in diverse fattispecie
previste dal D.lgs. 152/2006, tra cui:
- gestione illecita di rifiuti (articolo 256), abbruciamento
rifiuti non pericolosi abbandonati o depositati in maniera
incontrollata (articolo 256-bis), traffico illecito di rifiuti
(articolo 259), scarico acque reflue industriali senza
autorizzazione (articolo 137, comma 1), esercizio di impianti senza
la prescritta autorizzazione alle emissioni (articolo 279, comma 1).