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News / Nazionali / Disposizioni varie

19-03-2015

Non punibilità per speciale tenuità del fatto, in Gazzetta il decreto legislativo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67".

Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2015, è composto da 5 articoli che recano modifiche tanto al codice penale quanto a quello di procedura penale.

Nel dettaglio, il D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 inserisce nel Codice penale il nuovo articolo 131-bis stabilendo che:

  • nei reati per i quali è prevista  la pena detentiva fino a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria (multa o ammenda), sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Il comma 2 del nuovo art. 131-bis prevede che "L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona".

Per quanto riguarda i reati ambientali, la nuova causa di non punibilità può trovare applicazione in diverse fattispecie previste dal D.lgs. 152/2006, tra cui:

  •  gestione illecita di rifiuti (articolo 256), abbruciamento rifiuti non pericolosi abbandonati o depositati in maniera incontrollata (articolo 256-bis), traffico illecito di rifiuti (articolo 259), scarico acque reflue industriali senza autorizzazione (articolo 137, comma 1), esercizio di impianti senza la prescritta autorizzazione alle emissioni (articolo 279, comma 1).

 


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