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31-12-2015
Legge di stabilità 2016, proroga detrazione riqualificazione energetica
Sul Supplemento Ordinario n. 870 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di Stabilità 2016)"
La legge di Stabilità 2016, che consta di un unico articolo e 999
commi, entra in vigore il 1° gennaio 2016, fatte salve
specifiche decorrenze previste dalle singole norme, e apporta novità per
professionisti, imprese e contribuenti.
Per quanto di interesse, si segnala la proroga delle detrazioni Irpef per interventi di efficientamento
energetico in edilizia mediante la modifica degli articoli 14, 15 e 16
del D.L. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e, in particolare:
- la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi
di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica,
mantenendo anche per il 2016 le attuali misure;
- 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi
quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
- 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.
Tra le novità rispetto alla disciplina dello scorso anno, la legge di
stabilità per il 2016 estende la detrazione Irpef 65%
agli interventi di "domotica", cioè all'acquisto, installazione e
messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto
degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda,
climatizzazione delle abitazioni.
Oltre ai incentivi, tra le disposizioni in campo ambientale la legge
di stabilità per il 2016 in materia di bonifiche
istituisce un fondo di 10 milioni di euro per per
il triennio 2016-2018, in parte destinati ai siti di interesse nazionale
per i quali è necessario provvedere con urgenza al fine di adempiere
agli obblighi europei; in materia di emissioni in merito alla
ripartizione dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione
dei gas ad effetto serra (comma 492).
Infine, la legge di stabilità apporta modifiche al
D.Lgs. 152/2006, dove in virtù della sostituzione del secondo e terzo
periodo del comma 17 dell’art. 6, vengono soppresse le deroghe
attualmente previste relative il divieto di attività di ricerca, di
prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare all’interno del perimetro delle aree marine e costiere protette
(comma 239).