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News / Nazionali / IPPC

24-06-2015

IPPC, ulteriori chiarimenti dal Ministero dell'ambiente 

Il Ministero dell’ambiente ha emanato la Circolare 17 giugno 2015, n. 12422, recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”, che fornisce chiarimenti anche per i depuratori di acque reflue, nonche sulla relazione di riferimento per gli impianti di gestione rifiuti.

La circolare, in risposta a quesiti pervenuti dalle autorità competenti IPPC e associazioni di categorie, riporta ulteriori criteri per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (IPPC), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

in particolare, vengono trattate le seguenti fattispecie:

  1. Chiarimenti sulle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 46/2014
  2. Individuazione delle migliori tecniche disponibili pertinenti all'attività di trattamento a gestione indipendente delle acque reflue
  3. Esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane
  4. Chiarimenti relativi alle soglie produttive che determinano l'assoggettabilità ad AIA per l'industria alimentare
  5. Ulteriori chiarimenti relativi alle attività di autodemolizione
  6. Produzione di prodotti chimici
  7. Trattamento di scorie è ceneri
  8. Effetti del DM 1.5 gennaio 2014 sulle AIA vigenti
  9. Conduzione dei procedimenti in assenza di BREF comunitari
  10. Aggiornamento delle AIA dei cementifici che effettuano coincenerimento
  11. Chiarimenti in merito al trattamento fisico-chimico dei rifiuti
  12. Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento

Circa la relazione di riferimento, vengono fornite indicazioni sulle tempistiche alle Autorità competenti per la presentazione della documentazione del D.M. n. 272/2014 per i procedimenti in corso e la necessità che la relazione di riferimento sia presentata contestualmente alle istanze di modifica sostanziale o quelle riguardanti nuove installazioni.

Inoltre, la Circolare espressamente stabilisce che “gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti”. Di conseguenza, per tali impianti gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato cli essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti.


 


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