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24-06-2015
IPPC, ulteriori chiarimenti dal Ministero dell'ambiente
Il Ministero dell’ambiente ha emanato la
Circolare 17 giugno
2015, n. 12422, recante “Ulteriori criteri sulle modalità
applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo
2014, n. 46”, che fornisce chiarimenti anche per i depuratori
di acque reflue, nonche sulla relazione di riferimento per
gli impianti di gestione rifiuti.
La circolare, in risposta a quesiti pervenuti dalle autorità competenti
IPPC e associazioni di categorie, riporta ulteriori criteri
per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in
materia di "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (IPPC), a
seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
in particolare, vengono trattate le seguenti fattispecie:
- Chiarimenti sulle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del
D.Lgs. 46/2014
- Individuazione delle migliori tecniche disponibili pertinenti
all'attività di trattamento a gestione indipendente delle acque reflue
- Esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane
- Chiarimenti relativi alle soglie produttive che determinano
l'assoggettabilità ad AIA per l'industria alimentare
- Ulteriori chiarimenti relativi alle attività di autodemolizione
- Produzione di prodotti chimici
- Trattamento di scorie è ceneri
- Effetti del DM 1.5 gennaio 2014 sulle AIA vigenti
- Conduzione dei procedimenti in assenza di BREF comunitari
- Aggiornamento delle AIA dei cementifici che effettuano coincenerimento
- Chiarimenti in merito al trattamento fisico-chimico dei rifiuti
- Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di
riferimento
Circa la relazione di riferimento, vengono fornite
indicazioni sulle tempistiche alle Autorità competenti per
la presentazione della documentazione del D.M. n. 272/2014 per i
procedimenti in corso e la necessità che la relazione di riferimento sia
presentata contestualmente alle istanze di modifica sostanziale o quelle
riguardanti nuove installazioni.
Inoltre, la Circolare espressamente stabilisce che “gli impianti che
effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la
relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare,
in relazione ai rifiuti gestiti”. Di conseguenza, per
tali impianti gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno
riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti"
eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di
oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al
processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato cli essere rifiuto), e
non alla presenza dei rifiuti.