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News / Nazionale / Servizi pubblici locali

07-04-2015

Gestione verde pubblico, affidamento autonomo rispetto a quello dei rifiuti

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Comitato per lo sviluppo del verde pubblico - con la delibera n. 6/2015 ha risposto al quesito di un Comune affermando che il verde pubblico è un «servizio pubblico» autonomo rispetto agli altri, compreso quello dei rifiuti, e può quindi essere oggetto di un affidamento separato da quello relativo all’igiene urbana.

Il MATTM in primo luogo chiarisce che il verde pubblico, in ambito comunale, rientra senz'altro fra i servizi pubblici locali, atteso che:

     
  1. è rinvenibile una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione;
  2. anche nel caso del verde pubblico lo svolgimento delle attività di servizio pubblico ha il carattere della doverosità (SS.UU. Cassazione, ord. 27.5.2009, n. 12252);
  3. dette attività possono presentare un carattere economico e produttivo;
  4. le utilità da esse derivanti sono dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di terzi beneficiari (rientrando il verde pubblico fra i servizi indivisibili).

In riferimento a quanto sopra, la base normativa è quindi individuata nella disciplina del Testo unico degli enti locali, secondo la quale i Comuni sono «enti a fini generali» (articolo 3) e devono «promuovere lo sviluppo delle comunità locali» (articolo 112). In questo raggio d’azione così ampio, spiega il MATTM, rientra anche il verde pubblico, il cui carattere obbligatorio è confermato anche dalla legge ambientale (articolo 4, comma 2 della legge 10/2013) che impone l’approvazione delle varianti urbanistiche ai Comuni dove non sono previste le quantità minime di verde pubblico fissate dalle regole nazionali (in particolare il Dm 1444/1968). Il verde pubblico, allora, rientra fra i «servizi indivisibili» finanziati con la Tasi, e in quanto tale risponde anche al requisito dell’universalità.

Il «carattere economico» del servizio, secondo il MATTM, deriva dal fatto che l’ente locale nell’adottare la soluzione organizzativa più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini opti per un modello che assicuri in concreto un risparmio di spesa.

Ciò stante, conclude la delibera, oggi gli enti locali hanno a disposizione una gamma di soluzioni più ampia e diversificata per l'erogazione dei servizi e il verde è soggetto alle modalità di affidamento previsto per i servizi pubblici locali, ossia alle forme di gestione consentite dalla normativa vigente (dunque, dalla gestione diretta, passando per l'azienda speciale, le società in house e quelle miste, sino alla esternalizzazione mediante affidamento a gestori privati selezionati attraverso il ricorso all'evidenza pubblica).


 


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