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News / Nazionali / Energia

28-05-2015

Fotovoltaico sui tetti, pubblicato modello unico per piccoli impianti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2015 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 19 maggio 2015 recante "Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici".

Il decreto, in vigore dal 28 maggio 2015, approva il modello unico (Allegato 1) per gli interventi di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kW integrati su edifici e operanti in scambio sul posto.

In particolare, il nuovo modello unico si potrà usare per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:

  •  realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  •  potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  •  potenza nominale non superiore a 20 kW;
  •  contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
  •  realizzazione sui tetti degli edifici;
  •  assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

Il Modello Unico, da trasmettere al gestore di rete in modalità informatica, potrà essere utilizzato dal 24 novembre 2015 (180 giorni dall’entrata in vigore del decreto) e si compone di due parti: la prima deve essere compilata prima dell’inizio dei lavori e la seconda ad intervento concluso.

Il modello unico sostituisce ogni altra eventuale modulistica adottata in precedenza dai Comuni, gestori di rete e Gestore dei servizi energetici (GSE) ed è costituito appunto da due parti.

  1. La prima riguarda la comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice Iban per l’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema Gaudì.
  2. La seconda serve per la comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto, la dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori e la dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto.

 


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