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28-05-2015
Fotovoltaico sui tetti, pubblicato modello unico per piccoli impianti
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2015 è stato pubblicato il
Decreto ministeriale 19 maggio 2015 recante "Approvazione del
modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli
impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici".
Il decreto, in vigore dal 28 maggio 2015, approva il
modello unico (Allegato 1) per gli interventi di realizzazione di piccoli
impianti fotovoltaici fino a 20 kW integrati su edifici e operanti in
scambio sul posto.
In particolare, il nuovo modello unico si potrà usare
per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti
fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:
- realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di
prelievo attivi in bassa tensione;
- potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- potenza nominale non superiore a 20 kW;
- contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul
posto;
- realizzazione sui tetti degli edifici;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto
di connessione.
Il Modello Unico, da trasmettere al gestore di rete in modalità
informatica, potrà essere utilizzato dal 24 novembre 2015
(180 giorni dall’entrata in vigore del decreto) e si compone di due
parti: la prima deve essere compilata prima dell’inizio dei
lavori e la seconda ad intervento concluso.
Il modello unico sostituisce ogni altra eventuale
modulistica adottata in precedenza dai Comuni, gestori di rete e Gestore dei
servizi energetici (GSE) ed è costituito appunto da due
parti.
- La prima riguarda la comunicazione preliminare alla realizzazione
dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla
comunicazione del codice Iban per l’addebito dei costi di connessione e
l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle
dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle
procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del
mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema Gaudì.
- La seconda serve per la comunicazione di fine lavori di
realizzazione dell’impianto, la dichiarazione di corretta esecuzione dei
lavori e la dichiarazione di avvenuta presa visione del format del
regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto.