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	22-06-2015
	Fotovoltaico, chiarimenti dal MISE sulla cumulabilità delle tariffe 
	incentivanti
	Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una
	
	nota del 18 giugno 2015, ha chiarito la cumulabilità della 
	tariffa fotovoltaica (II° Conto energia) con la detassazione ambientale 
	(Tremonti ambientale).
	La nota del Ministero ha precisato quindi la cumulabilità 
	della tariffa fotovoltaica incentivante del DM 19 febbraio 2007 
	(cd. II° Conto energia) con la detassazione ambientale di 
	cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. 
	Tremonti ambientale).
	A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori del 
	settore delle fonti rinnovabili, il Ministero ha ritenuto opportuno 
	precisare che, ferma restando la possibilità di usufruire, nei 
	limiti ed alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate, della 
	detassazione di cui alla legge 388 del 2000 per gli investimenti ambientali,
	la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa 
	fotovoltaica incentivante di cui all’art. 9 DM 19 febbraio 2007 con 
	detto beneficio fiscale va applicata all’intero costo imputabile 
	all’investimento come iscritto in bilancio e non al solo 
	sovraccosto ambientale.
	La nota ministeriale aggiunge che "ferme restando le 
	condizioni per poter beneficiare della detassazione in esame, si precisa che 
	il "costo dell'investimento" richiamato nella disposizione in questione 
	(secondo cui le tariffe incentivanti "..non sono applicabili 
	all'elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano 
	stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del 
	costo dell'investimento...") si riferisce all'intero costo 
	imputabile all'investimento per l'impianto fotovoltaico, iscritto nel 
	bilancio di riferimento".