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22-06-2015
Fotovoltaico, chiarimenti dal MISE sulla cumulabilità delle tariffe
incentivanti
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una
nota del 18 giugno 2015, ha chiarito la cumulabilità della
tariffa fotovoltaica (II° Conto energia) con la detassazione ambientale
(Tremonti ambientale).
La nota del Ministero ha precisato quindi la cumulabilità
della tariffa fotovoltaica incentivante del DM 19 febbraio 2007
(cd. II° Conto energia) con la detassazione ambientale di
cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd.
Tremonti ambientale).
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori del
settore delle fonti rinnovabili, il Ministero ha ritenuto opportuno
precisare che, ferma restando la possibilità di usufruire, nei
limiti ed alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate, della
detassazione di cui alla legge 388 del 2000 per gli investimenti ambientali,
la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa
fotovoltaica incentivante di cui all’art. 9 DM 19 febbraio 2007 con
detto beneficio fiscale va applicata all’intero costo imputabile
all’investimento come iscritto in bilancio e non al solo
sovraccosto ambientale.
La nota ministeriale aggiunge che "ferme restando le
condizioni per poter beneficiare della detassazione in esame, si precisa che
il "costo dell'investimento" richiamato nella disposizione in questione
(secondo cui le tariffe incentivanti "..non sono applicabili
all'elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano
stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del
costo dell'investimento...") si riferisce all'intero costo
imputabile all'investimento per l'impianto fotovoltaico, iscritto nel
bilancio di riferimento".