contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Sostanze pericolose

16-06-2015

Etichette CLP miscele, circolare ministeriale sulla deroga biennale

Il Ministero della Salute ha emesso il 29 maggio 2015 una circolare recante "rettifica circolare n. 18101 del 26/05/2015 concernente l’applicazione della deroga di due anni per l’adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse sul mercato prima del 1° giugno ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008".

La circolare esplicativa, indirizzata agli assessorati e alle associazioni di categoria, chiarisce la definizione di “immissione sul mercato” ai fini dell’applicazione della deroga di etichettatura di due anni prevista dal regolamento CLP 1272/2008.

Il citato articolo 61, paragrafo 4 difatti così recita: "In deroga..., per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017".

Nel documento si chiarisce quindi che: "L'immissione sul mercato di una miscela avviene all'atto dell'offerta o messa a disposizione tra due diverse entità legali a titolo oneroso o gratuito. La miscela deve essere ovviamente etichettata e approvata per la vendita e quindi essere messa a disposizione di terzi."

L'avvenuta offerta della miscela e quindi la possibilità di usufruire della deroga di due anni si ha esibendo almeno uno dei seguenti documenti recanti:

  •  L’ordine di acquisto
  •  Il contratto di fornitura/acquisto
  •  La fattura di vendita della miscela

Pertanto, le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, se accompagnate da un documento che ne attesti la data, non devono essere rietichettate ex regolamento 1272/2008/CE fino al 1° giugno 2017.

La circolare fornisce infine uno schema esplicativo per verificare se si può usufruire della deroga sia nel caso in cui la miscela si trovi ancora nel magazzino del fabbricante/formulatore, sia nel caso in cui si trovi in un qualsiasi punto della catena di distribuzione.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it