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	12-01-2015
	Energia da fonti rinnovabili, approvate le tariffe sui costi dovuti dai 
	beneficiari al GSE 
	Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il
	
	Decreto del 24 dicembre 2014 recante 
	"Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi  sostenuti  dal 
	Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica 
	e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle 
	fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 
	del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, 
	dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" (c.d. decreto competitività).
	
	Il citato articolo 25 dispone infatti che:
	
		- gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE 
		S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di 
		controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno sono a 
		carico dei beneficiari delle medesime attività, con esclusione degli 
		impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW; 
- il GSE, con cadenza triennale, sulla base dei costi, della 
		programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, 
		propone al Ministro dello Sviluppo Economico l’entità delle tariffe per 
		le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a 
		decorrere dal 1 gennaio 2015 e valide per un triennio;
- spetta al Ministero il compito di approvare la proposta delle 
		tariffe.
Con il decreto in commento, in vigore dal 1° gennaio 2015, il 
	Ministero ha quindi approvato le tariffe proposte dal GSE, che si applicano 
	a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 e restano confermate 
	fino a successivo aggiornamento con decreto ministeriale.
	Di conseguenza, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2015, sono 
	aboliti i corrispettivi da riconoscere al GSE per la copertura degli oneri a 
	carico degli operatori in contrasto con le tariffe approvate dal Ministero.
	Le modalità di pagamento delle tariffe, cosi come la loro 
	determinazione, sono definite nell’Allegato 1, che costituisce parte 
	integrante del Decreto stesso.
	
	 
		
		