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News / Nazionali / Bonifiche

24-03-2015

Distributori carburanti, procedure semplificate per le operazioni di bonifica

Con Decreto ministeriale del 12 febbraio 2015, n. 31 è stato approvato il "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23-3-2015 e che entra in vigore dal 7 aprile 2015, individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti.

A tal fine, il decreto stabilisce:

  1. i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza;
  2. le modalità di caratterizzazione delle aree;
  3. i criteri di applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
  4. i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
  5. criteri, modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria.

In presenza di una situazione di inquinamento possibile devono essere attuati quegli interventi necessari a prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di inquinanti nel suolo o nelle acque sotterranee non contaminati.

Nel caso di superamento o di pericolo di superamento, anche per un solo parametro, dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, è prevista una comunicazione al comune, provincia e regione con l'indicazione delle misure di prevenzione o messa in sicurezza d'emergenza adottate.

Il regolamento prevede una semplificazione delle modalità di applicazione dei criteri di caratterizzazione dei siti contaminati, ex allegato 2 Titolo V D.lgs. 152/2006, nonché dei criteri semplificati per l'analisi di rischio.

Fanno parte del regolamento 2 allegati: nell'allegato 1 è prevista una short list non esaustiva dei contaminanti riscontrabili e dei parametri da ricercare in fase di caratterizzazione, mentre nell'allegato 2 sono riportati i criteri semplificati per effettuare l'analisi di rischio.



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