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	24-03-2015
	Distributori carburanti, procedure semplificate per le operazioni di 
	bonifica
	Con 
	Decreto ministeriale del 12 febbraio 2015, n. 31 è stato approvato il
	"Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, 
	messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi 
	dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
	Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23-3-2015 e che 
	entra in vigore dal 7 aprile 2015, 
	individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza 
	e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o 
	di pertinenza dei punti vendita carburanti. 
	A tal fine, il decreto stabilisce:
	
		- i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in 
		sicurezza d'emergenza;
 
		- le modalità di caratterizzazione delle aree;
 
		- i criteri di applicazione dell'analisi di rischio 
		sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione 
		dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di 
		esposizione e di rischio e delle aree limitrofe; 
 
		- i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica; 
 
		- criteri, modalità e termini dello svolgimento 
		dell'istruttoria.
 
	
In presenza di una situazione di inquinamento possibile 
devono essere attuati quegli interventi necessari a prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di inquinanti nel suolo o nelle acque sotterranee non contaminati.
		Nel caso di superamento o di pericolo di superamento, 
anche per un solo parametro, dei valori delle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC) di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 
alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, è prevista una comunicazione al 
comune, provincia e regione con l'indicazione delle misure di prevenzione o 
messa in sicurezza d'emergenza adottate. 
Il regolamento prevede una semplificazione delle modalità di applicazione dei criteri di caratterizzazione dei 
siti contaminati, ex allegato 2 Titolo V D.lgs. 152/2006, nonché dei criteri 
semplificati per l'analisi di rischio.
		Fanno parte del regolamento 2 allegati: nell'allegato 1 
		è prevista una short list non esaustiva dei 
contaminanti riscontrabili e dei parametri da ricercare in fase di caratterizzazione, 
		mentre nell'allegato 2 sono  
riportati i criteri semplificati per effettuare l'analisi di rischio.