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24-03-2015
Distributori carburanti, procedure semplificate per le operazioni di
bonifica
Con
Decreto ministeriale del 12 febbraio 2015, n. 31 è stato approvato il
"Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione,
messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi
dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23-3-2015 e che
entra in vigore dal 7 aprile 2015,
individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza
e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o
di pertinenza dei punti vendita carburanti.
A tal fine, il decreto stabilisce:
- i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in
sicurezza d'emergenza;
- le modalità di caratterizzazione delle aree;
- i criteri di applicazione dell'analisi di rischio
sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione
dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di
esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
- i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
- criteri, modalità e termini dello svolgimento
dell'istruttoria.
In presenza di una situazione di inquinamento possibile
devono essere attuati quegli interventi necessari a prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di inquinanti nel suolo o nelle acque sotterranee non contaminati.
Nel caso di superamento o di pericolo di superamento,
anche per un solo parametro, dei valori delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC) di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5
alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, è prevista una comunicazione al
comune, provincia e regione con l'indicazione delle misure di prevenzione o
messa in sicurezza d'emergenza adottate.
Il regolamento prevede una semplificazione delle modalità di applicazione dei criteri di caratterizzazione dei
siti contaminati, ex allegato 2 Titolo V D.lgs. 152/2006, nonché dei criteri
semplificati per l'analisi di rischio.
Fanno parte del regolamento 2 allegati: nell'allegato 1
è prevista una short list non esaustiva dei
contaminanti riscontrabili e dei parametri da ricercare in fase di caratterizzazione,
mentre nell'allegato 2 sono
riportati i criteri semplificati per effettuare l'analisi di rischio.