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22-05-2015
Diagnosi energetica nelle imprese, chiarimenti dal MiSE
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un documento
di maggio 2015 fornendo chiarimenti in materia di diagnosi
energetica nelle imprese, ex articolo 8 D.lgs. 102/2014.
L'obbligo è previsto appunto dall'articolo 8 del D.lgs. 102/2014, che ha
recepito la "direttiva efficienza energetica" 2012/27/Ue, e
riguarda in particolare l'esecuzione di una diagnosi energetica
entro il 5 dicembre 2015 per:
- le grandi imprese - (imprese che occupano
almeno 250 persone, ovvero se presentano un minimo di
fatturato/bilancio);
- le imprese a forte consumo di energia, c.d. "energivore"
- (imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa
Conguaglio per il settore elettrico).
Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA e i cui
contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di
categoria del settore, fornisce chiarimenti in materia
evidenziando, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio
riscontrato con maggior frequenza e fornisce il relativo
chiarimento.
Il documento precisa che la diagnosi energetica eseguita prima
del 5 dicembre 2015 rimane "valida", se eseguita in conformità ai
criteri minimi ex allegato 2, D.lgs. 102/2014, ed è valida per 4
anni. Se la diagnosi è scaduta prima del 5 dicembre 2015 occorre
fare una nuova diagnosi. Le diagnosi successive alla prima
vanno presentate decorsi 4 anni dalla precedente e tale obbligo vale anche
per le diagnosi "valide" eseguite prima del 5 dicembre 2015 (cioè se una
diagnosi è fatta il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta,
al più tardi, entro il 14 gennaio 2017).
L’impresa che ha adottato un sistema di gestione volontaria
EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001 - pertanto esclusa dall’obbligo di diagnosi
di cui al primo periodo dell’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 102/2014 - è
comunque tenuta a comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi
condotta nell’ambito del sistema di gestione. Limitatamente al solo
sistema EMAS, la citata comunicazione deve essere fatta anche all’ISPRA
I soggetti competenti a fare la diagnosi fino al
19 luglio 2016 sono EsCo (Energy Service Company), esperti in gestione
dell'energia, auditor energetici e, dopo tale data, solo da soggetti
certificati da organismi accreditati.
Il documento verrà aggiornato, al fine di fornire
ulteriori chiarimenti a quesiti che potranno emergere nel corso di
attuazione delle disposizioni relative all'obbligo in commento.