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News / Nazionali / Energia

22-05-2015

Diagnosi energetica nelle imprese, chiarimenti dal MiSE

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un documento di maggio 2015 fornendo chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese, ex articolo 8 D.lgs. 102/2014.

L'obbligo è previsto appunto dall'articolo 8 del D.lgs. 102/2014, che ha recepito la "direttiva efficienza energetica" 2012/27/Ue, e riguarda in particolare l'esecuzione di una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 per:

  • le grandi imprese - (imprese che occupano almeno 250 persone, ovvero se presentano un minimo di fatturato/bilancio);
  • le imprese a forte consumo di energia, c.d. "energivore" - (imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico).

Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA e i cui contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore, fornisce chiarimenti in materia evidenziando, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornisce il relativo chiarimento.

Il documento precisa che la diagnosi energetica eseguita prima del 5 dicembre 2015 rimane "valida", se eseguita in conformità ai criteri minimi ex allegato 2, D.lgs. 102/2014, ed è valida per 4 anni. Se la diagnosi è scaduta prima del 5 dicembre 2015 occorre fare una nuova diagnosi. Le diagnosi successive alla prima vanno presentate decorsi 4 anni dalla precedente e tale obbligo vale anche per le diagnosi "valide" eseguite prima del 5 dicembre 2015 (cioè se una diagnosi è fatta il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta, al più tardi, entro il 14 gennaio 2017).

L’impresa che ha adottato un sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001 - pertanto esclusa dall’obbligo di diagnosi di cui al primo periodo dell’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 102/2014 - è comunque tenuta a comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione. Limitatamente al solo sistema EMAS, la citata comunicazione deve essere fatta anche all’ISPRA

I soggetti competenti a fare la diagnosi fino al 19 luglio 2016 sono EsCo (Energy Service Company), esperti in gestione dell'energia, auditor energetici e, dopo tale data, solo da soggetti certificati da organismi accreditati.

Il documento verrà aggiornato, al fine di fornire ulteriori chiarimenti a quesiti che potranno emergere nel corso di attuazione delle disposizioni relative all'obbligo in commento.


 


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