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	22-05-2015
	Diagnosi energetica nelle imprese, chiarimenti dal MiSE 
	Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un documento 
	di maggio 2015 fornendo chiarimenti in materia di diagnosi 
	energetica nelle imprese, ex articolo 8 D.lgs. 102/2014.
	L'obbligo è previsto appunto dall'articolo 8 del D.lgs. 102/2014, che ha
	recepito la "direttiva efficienza energetica" 2012/27/Ue, e 
	riguarda in particolare l'esecuzione di una diagnosi energetica 
	entro il 5 dicembre 2015 per:
	
		- le grandi imprese - (imprese che occupano 
		almeno 250 persone, ovvero se presentano un minimo di 
		fatturato/bilancio);
 
		- le imprese a forte consumo di energia, c.d. "energivore" 
		- (imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa 
		Conguaglio per il settore elettrico).
 
	
	Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA e i cui 
	contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di 
	categoria del settore, fornisce chiarimenti in materia 
	evidenziando, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio 
	riscontrato con maggior frequenza e fornisce il relativo 
	chiarimento.
	Il documento precisa che la diagnosi energetica eseguita prima 
	del 5 dicembre 2015 rimane "valida", se eseguita in conformità ai 
	criteri minimi ex allegato 2, D.lgs. 102/2014, ed è valida per 4 
	anni. Se la diagnosi è scaduta prima del 5 dicembre 2015 occorre 
	fare una nuova diagnosi. Le diagnosi successive alla prima 
	vanno presentate decorsi 4 anni dalla precedente e tale obbligo vale anche 
	per le diagnosi "valide" eseguite prima del 5 dicembre 2015 (cioè se una 
	diagnosi è fatta il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta, 
	al più tardi, entro il 14 gennaio 2017).
	L’impresa che ha adottato un sistema di gestione volontaria 
	EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001 - pertanto esclusa dall’obbligo di diagnosi 
	di cui al primo periodo dell’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 102/2014 - è 
	comunque tenuta a comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi 
	condotta nell’ambito del sistema di gestione. Limitatamente al solo 
	sistema EMAS, la citata comunicazione deve essere fatta anche all’ISPRA
	I soggetti competenti a fare la diagnosi fino al 
	19 luglio 2016 sono EsCo (Energy Service Company), esperti in gestione 
	dell'energia, auditor energetici e, dopo tale data, solo da soggetti 
	certificati da organismi accreditati.
	Il documento verrà aggiornato, al fine di fornire 
	ulteriori chiarimenti a quesiti che potranno emergere nel corso di 
	attuazione delle disposizioni relative all'obbligo in commento.