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	06-07-2015
	Aia e gestione rifiuti, pubblicato decreto legge salva aziende
	Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2015, è stato pubblicato il 
	Decreto Legge 4 luglio 2015, 
	n. 92, recante “Misure urgenti in 
	materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per 
	l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse 
	strategico nazionale”.
	Il decreto, in vigore dal 4 luglio e composto da 4 articoli,  
	modifica l’art. 183, comma 1 del D.lgs. 152/2006 recante le definizioni in 
	materia di rifiuti, interviene in materia di AIA per le nuove installazioni 
	IPPC incluse dal d.lgs. 46/2014, nonché dispone sul sequestro preventivo di 
	stabilimenti cd. "di interesse strategico nazionale".
	In particolare:
	
		- L’art. 1 inserisce alcune modifiche alle definizioni di “produttore 
		di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di rifiuti di cui 
		all’art. 183, comma 1, D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale). 
		(1)
 
 - "produttore di 
		rifiuti" (art. 183, lett. f)): viene ampliata la nozione, in 
		conformità alla giurisprudenza della Cassazione, comprendendo anche 
		il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.
 Testo vigente: «il soggetto la cui attività 
		produce rifiuti (produttore iniziale) e il soggetto al 
		quale sia giuridicamente riferibile detta produzione o chiunque 
		effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre 
		operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti 
		rifiuti (nuovo produttore)»;
 
 - "raccolta" 
		(art. 183, lett. o)): aggiunte le parole, dopo il deposito, 
		preliminare alla raccolta.
 Testo vigente: «il prelievo dei 
		rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito 
		preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri 
		di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un 
		impianto di trattamento»;
 
 - "deposito temporaneo" (art. 183 lett. bb)): il testo previgente 
		definiva tale attività come «il raggruppamento dei rifiuti 
		effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono 
		prodotti [...]».
 Testo vigente: «il 
		raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare 
		alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di 
		trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui 
		gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera 
		area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei 
		rifiuti [...]
		- L'art. 2 modifica la disposizione transitoria sulle attività 
		sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29, comma 3, 
		D.lgs. 
		46/2014 (attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 
		industriali), e si specifica che – fermo restando il termine del 7 luglio 
		2015 entro il quale l’Autorità competente deve concludere i procedimenti 
		ex comma 2 – le installazioni soggette ad AIA possono continuare 
		l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, opportunamente 
		aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione 
		di dare piena attuazione agli adeguamenti proposti nelle predette 
		istanze.
 La norma supera il problema, rilevato da associazioni di categorie, 
		consistente nel fatto che il D.lgs. 46/2014 prevedeva nella sua 
		precedente versione (ora superata dal decreto legge) che gli impianti 
		potevano continuare l’esercizio in base alle previgenti autorizzazioni, 
		ma “comunque non oltre il 7 luglio 2015”. (1)
		- L'art. 3 prevede misure urgenti per l’esercizio 
		dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro 
		giudiziario al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le 
		esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia 
		dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e 
		dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia. In ogni caso l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di 
		tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.
		(2) 
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		(1) Aggiornamento: la L. 125/2015 di conversione 
		del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (c.d. D.L. Enti territoriali) dispone che 
		gli artt. 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2015, n. 92 (c.d. D.L. Salva aziende) 
		sono abrogati. Restano peraltro validi gli atti e i 
		provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 
		rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli. 
		Le suddette modifiche, in tema di rifiuti e di AIA, sono 
		state riproposte senza modifiche nell'art. 11 commi 16-bis e 
		16-ter della citata L. 125/2015: pertanto le novellate definizioni di 
		“produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di rifiuti 
		di cui all’art. 183, comma 1, D.lgs. 152/2006, così come le modifiche 
		all’art. 29, comma 3, D.lgs. 46/2014 in tema di tempistiche 
		autorizzative AIA, rimangono immutate. 
		(2) Aggiornamento: la legge 132/2015 di 
		conversione del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 dispone che l'art. 3 del D.L. 
		4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i 
		provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 
		rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del 
		decreto-legge n. 92 del 2015. 
		La legge 132/2015, in vigore dal 21 agosto 2015, nel convertire 
		in legge il D.L 83/2015 (disposizioni varie in materia di giustizia)
		nell'art. 21-octies ripropone integralmente e senza 
		modifiche quanto già previsto dal D.L 92/2015. La norma 
		stabilisce che per le imprese dichiarate "di interesse strategico 
		nazionale" l'adozione di un provvedimento di sequestro degli impianti 
		produttivi, a certe condizioni, non impedisce la prosecuzione 
		dell'attività di impresa, che però non può protrarsi per un periodo 
		superiore a 12 mesi dal sequestro.
		
	02-09-2015
	
	Aia e gestione rifiuti, pubblicata la legge di conversione del D.L. Enti 
	territoriali
		04-09-2015
		
		Comunicato mancata conversione Decreto Legge salva aziende
		 
		
		