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News / Nazionali / Rifiuti - IPPC

06-07-2015

Aia e gestione rifiuti, pubblicato decreto legge salva aziende

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2015, è stato pubblicato il Decreto Legge 4 luglio 2015, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”.

Il decreto, in vigore dal 4 luglio e composto da 4 articoli,  modifica l’art. 183, comma 1 del D.lgs. 152/2006 recante le definizioni in materia di rifiuti, interviene in materia di AIA per le nuove installazioni IPPC incluse dal d.lgs. 46/2014, nonché dispone sul sequestro preventivo di stabilimenti cd. "di interesse strategico nazionale".

In particolare:

  • L’art. 1 inserisce alcune modifiche alle definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale). (1)

    - "produttore di rifiuti" (art. 183, lett. f)): viene ampliata la nozione, in conformità alla giurisprudenza della Cassazione, comprendendo anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.
    Testo vigente: «il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)»;

    - "raccolta" (art. 183, lett. o)): aggiunte le parole, dopo il deposito, preliminare alla raccolta.
    Testo vigente: «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento»;

    - "deposito temporaneo" (art. 183 lett. bb)): il testo previgente definiva tale attività come «il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti [...]».
    Testo vigente: «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti [...]
  • L'art. 2 modifica la disposizione transitoria sulle attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29, comma 3, D.lgs. 46/2014 (attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali), e si specifica che – fermo restando il termine del 7 luglio 2015 entro il quale l’Autorità competente deve concludere i procedimenti ex comma 2 – le installazioni soggette ad AIA possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione agli adeguamenti proposti nelle predette istanze.
    La norma supera il problema, rilevato da associazioni di categorie, consistente nel fatto che il D.lgs. 46/2014 prevedeva nella sua precedente versione (ora superata dal decreto legge) che gli impianti potevano continuare l’esercizio in base alle previgenti autorizzazioni, ma “comunque non oltre il 7 luglio 2015”. (1)
  • L'art. 3 prevede misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia. In ogni caso l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro. (2)

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(1) Aggiornamento: la L. 125/2015 di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (c.d. D.L. Enti territoriali) dispone che gli artt. 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2015, n. 92 (c.d. D.L. Salva aziende) sono abrogati. Restano peraltro validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli.

Le suddette modifiche, in tema di rifiuti e di AIA, sono state riproposte senza modifiche nell'art. 11 commi 16-bis e 16-ter della citata L. 125/2015: pertanto le novellate definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, D.lgs. 152/2006, così come le modifiche all’art. 29, comma 3, D.lgs. 46/2014 in tema di tempistiche autorizzative AIA, rimangono immutate.

(2) Aggiornamento: la legge 132/2015 di conversione del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 dispone che l'art. 3 del D.L. 4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.

La legge 132/2015, in vigore dal 21 agosto 2015, nel convertire in legge il D.L 83/2015 (disposizioni varie in materia di giustizia) nell'art. 21-octies ripropone integralmente e senza modifiche quanto già previsto dal D.L 92/2015. La norma stabilisce che per le imprese dichiarate "di interesse strategico nazionale" l'adozione di un provvedimento di sequestro degli impianti produttivi, a certe condizioni, non impedisce la prosecuzione dell'attività di impresa, che però non può protrarsi per un periodo superiore a 12 mesi dal sequestro.


02-09-2015 Aia e gestione rifiuti, pubblicata la legge di conversione del D.L. Enti territoriali

04-09-2015 Comunicato mancata conversione Decreto Legge salva aziende

 


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