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06-07-2015
Aia e gestione rifiuti, pubblicato decreto legge salva aziende
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2015, è stato pubblicato il
Decreto Legge 4 luglio 2015,
n. 92, recante “Misure urgenti in
materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per
l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale”.
Il decreto, in vigore dal 4 luglio e composto da 4 articoli,
modifica l’art. 183, comma 1 del D.lgs. 152/2006 recante le definizioni in
materia di rifiuti, interviene in materia di AIA per le nuove installazioni
IPPC incluse dal d.lgs. 46/2014, nonché dispone sul sequestro preventivo di
stabilimenti cd. "di interesse strategico nazionale".
In particolare:
- L’art. 1 inserisce alcune modifiche alle definizioni di “produttore
di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di rifiuti di cui
all’art. 183, comma 1, D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale).
(1)
- "produttore di
rifiuti" (art. 183, lett. f)): viene ampliata la nozione, in
conformità alla giurisprudenza della Cassazione, comprendendo anche
il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.
Testo vigente: «il soggetto la cui attività
produce rifiuti (produttore iniziale) e il soggetto al
quale sia giuridicamente riferibile detta produzione o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre
operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti
rifiuti (nuovo produttore)»;
- "raccolta"
(art. 183, lett. o)): aggiunte le parole, dopo il deposito,
preliminare alla raccolta.
Testo vigente: «il prelievo dei
rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito
preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri
di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento»;
- "deposito temporaneo" (art. 183 lett. bb)): il testo previgente
definiva tale attività come «il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti [...]».
Testo vigente: «il
raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare
alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di
trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera
area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei
rifiuti [...]
- L'art. 2 modifica la disposizione transitoria sulle attività
sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29, comma 3,
D.lgs.
46/2014 (attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali), e si specifica che – fermo restando il termine del 7 luglio
2015 entro il quale l’Autorità competente deve concludere i procedimenti
ex comma 2 – le installazioni soggette ad AIA possono continuare
l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, opportunamente
aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione
di dare piena attuazione agli adeguamenti proposti nelle predette
istanze.
La norma supera il problema, rilevato da associazioni di categorie,
consistente nel fatto che il D.lgs. 46/2014 prevedeva nella sua
precedente versione (ora superata dal decreto legge) che gli impianti
potevano continuare l’esercizio in base alle previgenti autorizzazioni,
ma “comunque non oltre il 7 luglio 2015”. (1)
- L'art. 3 prevede misure urgenti per l’esercizio
dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro
giudiziario al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le
esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia
dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e
dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia. In ogni caso l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di
tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.
(2)
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(1) Aggiornamento: la L. 125/2015 di conversione
del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (c.d. D.L. Enti territoriali) dispone che
gli artt. 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2015, n. 92 (c.d. D.L. Salva aziende)
sono abrogati. Restano peraltro validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli.
Le suddette modifiche, in tema di rifiuti e di AIA, sono
state riproposte senza modifiche nell'art. 11 commi 16-bis e
16-ter della citata L. 125/2015: pertanto le novellate definizioni di
“produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di rifiuti
di cui all’art. 183, comma 1, D.lgs. 152/2006, così come le modifiche
all’art. 29, comma 3, D.lgs. 46/2014 in tema di tempistiche
autorizzative AIA, rimangono immutate.
(2) Aggiornamento: la legge 132/2015 di
conversione del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 dispone che l'art. 3 del D.L.
4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 92 del 2015.
La legge 132/2015, in vigore dal 21 agosto 2015, nel convertire
in legge il D.L 83/2015 (disposizioni varie in materia di giustizia)
nell'art. 21-octies ripropone integralmente e senza
modifiche quanto già previsto dal D.L 92/2015. La norma
stabilisce che per le imprese dichiarate "di interesse strategico
nazionale" l'adozione di un provvedimento di sequestro degli impianti
produttivi, a certe condizioni, non impedisce la prosecuzione
dell'attività di impresa, che però non può protrarsi per un periodo
superiore a 12 mesi dal sequestro.
02-09-2015
Aia e gestione rifiuti, pubblicata la legge di conversione del D.L. Enti
territoriali
04-09-2015
Comunicato mancata conversione Decreto Legge salva aziende