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News / Nazionali / Energia

05-12-2014

Ventilatori, regolamenti UE su ecoprogettazione e etichettatura

Sulla GUUE L 337 del 25.11.2014 sono stati pubblicati due Regolamenti UE riguardanti le specifiche per la progettazione ecocompatibile e  l’etichettatura indicante il consumo di energia per le unità di ventilazione.

In particolare i due regolamenti sono:

  • Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione del 7 luglio 2014 recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Il regolamento si applica alle unità di ventilazione e istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile da rispettare ai fini della loro immissione sul mercato o messa in servizio.

Non si applica a determinate unità di ventilazione, tra cui:

a) unidirezionali (immissione o espulsione) e bidirezionali con potenza assorbita nominale inferiore a 30 W, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione;
b) ventilatori assiali o centrifughi;
c) operanti esclusivamente in atmosfera potenzialmente esplosiva;
d) destinate esclusivamente all'impiego in casi di emergenza, per brevi lassi di tempo;

Il regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2014 e le specifiche di progettazione ecocompatibile (negli allegati) delle unità di ventilazione residenziali devono essere osservate a partire dal 1° gennaio 2016, con ulteriori prescrizioni dal 1° gennaio 2018.

  • Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali

Il regolamento stabilisce prescrizioni in materia di etichettatura energetica applicabili alle unità di ventilazione residenziali.

Non si applica a determinate unità di ventilazione residenziali, tra cui:

a) unidirezionali (di estrazione o immissione) la cui potenza assorbita sia inferiore a 30 W;
b) destinate esclusivamente a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva;
c) destinate esclusivamente a funzionare in casi di emergenza, per brevi lassi di tempo.

Il regolamento, che entra in vigore il 15 dicembre 2014,  prevede obblighi a carico dei fornitori e distributori a partire dal 1° gennaio 2016.

I fornitori che immettono sul mercato unità di ventilazione residenziali devono dal 1° gennaio 2016:

a) corredare ogni unità di ventilazione di un'etichetta stampata, nel formato previsto in allegato, contenente le informazioni indicate, tra cui la classe di efficienza energetica dell'apparecchio; l'etichetta deve essere presente almeno nell'imballaggio dell'unità;
b) rendere disponibile una scheda del prodotto;
c) tenere la documentazione tecnica, da fornire su richiesta alle autorità competenti;
d) fornire le istruzioni per l'uso;
e) indicare la classe di consumo energetico specifico del modello sulle pubblicità e materiale promozionale.

I distributori, sempre dal 1° gennaio 2016, devono:

a) verificare che, presso il punto vendita, ogni unità di ventilazione residenziale riporti l'etichetta resa disponibile dai fornitori, all'esterno della parte anteriore o della parte superiore dell'apparecchio in modo che sia chiaramente visibile;
b) fornire le informazioni previste nel caso in cui la vendita, compresa quella effettuata in internet,  avvenga senza che l'utilizzatore finale possa prendere visione del prodotto esposto;
c) indicare la classe di consumo energetico specifico del modello sulle pubblicità e materiale promozionale.


 


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