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05-12-2014
Ventilatori, regolamenti UE su ecoprogettazione e etichettatura
Sulla GUUE L 337 del 25.11.2014 sono stati pubblicati due
Regolamenti UE riguardanti le specifiche per la
progettazione ecocompatibile e l’etichettatura
indicante il consumo di energia per le unità di ventilazione.
In particolare i due regolamenti sono:
- Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione del 7 luglio
2014 recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per
la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione
Il regolamento si applica alle unità di ventilazione e istituisce
specifiche per la progettazione ecocompatibile da
rispettare ai fini della loro immissione sul mercato o messa in servizio.
Non si applica a determinate unità di ventilazione, tra
cui:
a) unidirezionali (immissione o espulsione) e bidirezionali con potenza
assorbita nominale inferiore a 30 W, ad eccezione delle prescrizioni in
materia di informazione;
b) ventilatori assiali o centrifughi;
c) operanti esclusivamente in atmosfera potenzialmente esplosiva;
d) destinate esclusivamente all'impiego in casi di emergenza, per brevi
lassi di tempo;
Il regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2014 e le specifiche di
progettazione ecocompatibile (negli allegati) delle unità di ventilazione
residenziali devono essere osservate a partire dal 1°
gennaio 2016, con ulteriori prescrizioni dal 1° gennaio 2018.
- Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione
dell'11 luglio 2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali
Il regolamento stabilisce prescrizioni in materia di
etichettatura energetica applicabili alle unità di ventilazione
residenziali.
Non si applica a determinate unità di ventilazione
residenziali, tra cui:
a) unidirezionali (di estrazione o immissione) la cui potenza assorbita
sia inferiore a 30 W;
b) destinate esclusivamente a funzionare in atmosfera potenzialmente
esplosiva;
c) destinate esclusivamente a funzionare in casi di emergenza, per brevi
lassi di tempo.
Il regolamento, che entra in vigore il 15 dicembre 2014, prevede
obblighi a carico dei fornitori e distributori a partire
dal 1° gennaio 2016.
I fornitori che immettono sul mercato unità di
ventilazione residenziali devono dal 1° gennaio 2016:
a) corredare ogni unità di ventilazione di un'etichetta stampata, nel
formato previsto in allegato, contenente le informazioni indicate, tra cui
la classe di efficienza energetica dell'apparecchio; l'etichetta deve essere
presente almeno nell'imballaggio dell'unità;
b) rendere disponibile una scheda del prodotto;
c) tenere la documentazione tecnica, da fornire su richiesta alle autorità
competenti;
d) fornire le istruzioni per l'uso;
e) indicare la classe di consumo energetico specifico del modello sulle
pubblicità e materiale promozionale.
I distributori, sempre dal 1° gennaio 2016, devono:
a) verificare che, presso il punto vendita, ogni unità di ventilazione
residenziale riporti l'etichetta resa disponibile dai fornitori, all'esterno
della parte anteriore o della parte superiore dell'apparecchio in modo che
sia chiaramente visibile;
b) fornire le informazioni previste nel caso in cui la vendita, compresa
quella effettuata in internet, avvenga senza che l'utilizzatore finale
possa prendere visione del prodotto esposto;
c) indicare la classe di consumo energetico specifico del modello sulle
pubblicità e materiale promozionale.