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15-12-2014
TARI, Risoluzione Finanze su chiarimenti determinazione aree tassabili
Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 2/DF del 9
dicembre 2014, ha precisato che i magazzini
intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti
devono essere considerati intassabili in quanto produttivi
di rifiuti speciali anche a prescindere dall'intervento regolamentare del
Comune. Sono inoltre escluse dall'applicazione della TARI le aree
scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e
permanente, di rifiuti speciali non assimilabili ove siano asserviti al
ciclo produttivo.
Più in generale, la risoluzione, in risposta ad un quesito,
chiarisce la disciplina in materia di TARI
introdotta dalla legge di stabilità 2014, e in particolare, le aree
intassabili, nonché gli adempimenti
comunali sull'adozione del regolamento con il quale individuare le
aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati
all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto
di assimilazione.
La nuova normativa (comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013)
permette di considerare intassabili le aree sulle quali si
svolgono lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in
via prevalente rifiuti speciali poiché la presenza umana determina la
formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.
Di conseguenza, chiarisce il MEF, non può ritenersi corretta
l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici destinate
alle attività produttive, con la sola esclusione della parte di
essa occupata da macchinari. Tale esclusione dalla tassa avviene, però a
condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.
Peraltro il Comune deve individuare con regolamento le
aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati
all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto
di assimilazione. Laddove le superfici producono rifiuti speciali
assimilabili il Comune non ha alcuno spazio decisionale
in ordine all'esercizio del potere di assimilazione. La
nuova norma, pertanto, consente di chiarire nello stesso regolamento
comunale quali sono le superfici a cui si applica il
divieto di assimilazione ai rifiuti che hanno la particolare caratteristica
di essere funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio delle
attività produttive.
Il MEF, in conclusione, precisa che i magazzini
intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti
devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti
speciali anche a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune.
Sono inoltre escluse dall'applicazione della TARI le aree scoperte che danno
luogo alla produzione, in via continuativa e permanente, di rifiuti speciali
non assimilabili ove siano asserviti al ciclo produttivo.
Il Comune, a sua volta, deve individuare le ulteriori
superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il
divieto di assimilazione. A questo fine, anche per evitare inutili
contenziosi, il MEF ritiene che il Comune potrebbe avviare una serie di
consultazioni con i rappresentanti delle categorie interessate alla
definizione di tale disposizione regolamentare.