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News / Nazionali / Rifiuti

15-12-2014

TARI, Risoluzione Finanze su chiarimenti determinazione aree tassabili

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, ha precisato che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali anche a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune. Sono inoltre escluse dall'applicazione della TARI le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e permanente, di rifiuti speciali non assimilabili ove siano asserviti al ciclo produttivo.

Più in generale, la risoluzione,  in risposta ad un quesito, chiarisce la disciplina in materia di TARI introdotta dalla legge di stabilità 2014, e in particolare, le aree intassabili, nonché gli adempimenti comunali sull'adozione del regolamento con il quale individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

La nuova normativa (comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013) permette di considerare intassabili le aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.

Di conseguenza, chiarisce il MEF, non può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici destinate alle attività produttive, con la sola esclusione della parte di essa occupata da macchinari. Tale esclusione dalla tassa avviene, però a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Peraltro il Comune deve individuare con regolamento le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Laddove le superfici producono rifiuti speciali assimilabili il Comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all'esercizio del potere di assimilazione. La nuova norma, pertanto, consente di chiarire nello stesso regolamento comunale quali sono le superfici a cui si applica il divieto di assimilazione ai rifiuti che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio delle attività produttive.

Il MEF, in conclusione, precisa che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali anche a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune.
Sono inoltre escluse dall'applicazione della TARI le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e permanente, di rifiuti speciali non assimilabili ove siano asserviti al ciclo produttivo.

Il Comune, a sua volta, deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione. A questo fine, anche per evitare inutili contenziosi, il MEF ritiene che il Comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie interessate alla definizione di tale disposizione regolamentare.


 


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