News / Nazionali / Rifiuti
01-07-2014
Spedizione rifiuti, modificato il regolamento (CE) n. 1013/2006
Pubblicato sulla GUUE L 189/135 del 27.6.2014 il Regolamento (UE)
n. 660/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014 "recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle
spedizioni di rifiuti".
Il nuovo regolamento modifica il regolamento
1013/2006/Ce ed interviene in particolare sull’istituto delle
ispezioni relative le spedizioni di rifiuti, già previsto dal Reg.
(CE) n. 1013/2006, dove sono state tuttavia riscontrate divergenze e
lacune nel modo in cui le autorità competenti dei vari Stati membri
coinvolte nelle ispezioni garantiscono l’effettiva applicazione del
regolamento e conducono le ispezioni.
Il regolamento prevede nuove regole sui controlli delle
spedizioni di rifiuti: gli Stati membri saranno infatti tenuti a
realizzare ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti
in conformità di quanto previsto in materia dalla Direttiva 2008/98/CE sui
rifiuti, nonché a condurre ispezioni riguardanti le spedizioni di rifiuti ed
il relativo recupero o smaltimento.
A tal fine le amministrazioni nazionali dovranno redigere, entro il
1 gennaio 2017 e relativamente a tutto il territorio geografico di propria
competenza, appositi piani d’ispezione basati su una
valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze
specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto di dati investigativi,
come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, ed
analisi delle attività criminali.
Le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo
in particolare:
a) nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il
detentore o il notificatore;
b) nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento
intermedio e non intermedio, ed essere effettuati con il destinatario o
l’impianto;
c) alle frontiere dell’Unione; e/o
d) durante la spedizione nel territorio dell’Unione.
Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una
sostanza o un oggetto trasportato non sia un rifiuto, potranno chiedere alla
persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne
organizza il trasporto, di presentare delle prove documentali (ad es.
riguardanti l’origine e la destinazione). Qualora tali prove non siano state
presentate entro il termine specificato, oppure siano considerate
insufficienti dalle autorità, la spedizione interessata verrà trattata alla
stregua di una spedizione illegale.
Il Regolamento entra in vigore il 17 luglio 2014, ma si applicherà
a partire dal 1 gennaio 2016.