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	31-03-2014
	RAEE, in Gazzetta il decreto legislativo di recepimento della direttiva 
	2012/19/UE
	Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28-3-2014 è stato pubblicato il
	
	Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante "Attuazione della 
	direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
	elettroniche (RAEE)".
	Il decreto, in vigore dal 12 aprile 2014 e che sostituisce il D.lgs. 
	151/2005 (ad eccezione di alcune disposizioni), stabilisce, 
	come recita l’art. 1, misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la 
	salute umana: 
	
		- prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla 
		progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed 
		elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di 
		apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso 
		delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile.
Tra le novità, il decreto prevede:
		
			- innalzamento degli obiettivi di raccolta, 
			recupero e riutilizzo;
- inserimento dei pannelli fotovoltaici tra i 
			rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il ritiro "uno 
	contro zero" per i RAEE domestici di piccolissime dimensioni;
- nuovi 
	obblighi per i venditori on line;
- chiarita la distinzione tra RAEE domestici e 
	professionali, dove i RAEE cd. "dual use" sono considerati in ogni caso 
			domestici;
- modificate e norme sul finanziamento della 
			gestione dei RAEE.
Il ritiro "uno contro zero" dei RAEE domestici di piccolissime 
	dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), che 
	sarà regolamentato da un emanando decreto, è obbligatorio per i venditori 
	con superficie di vendita di AEE di oltre 400 mq mediante un punto di 
	raccolta all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità 
	immediata di essi, mentre rimane una facoltà per i "piccoli" venditori.
	
	Le disposizioni del decreto legislativo si applicano in 
	due periodi distinti: 
	
		- dal 12 aprile 2014 al 14 agosto 2018 (periodo 
		transitorio) alle apparecchiature 
		elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui 
		all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II;
- dal 15 agosto 2018, a tutte le apparecchiature 
		elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie 
		dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV.
	 
		
		