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31-03-2014

RAEE, in Gazzetta il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/19/UE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28-3-2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il decreto, in vigore dal 12 aprile 2014 e che sostituisce il D.lgs. 151/2005 (ad eccezione di alcune disposizioni), stabilisce, come recita l’art. 1, misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana:

  1. prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  2. riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile.

Tra le novità, il decreto prevede:

  • innalzamento degli obiettivi di raccolta, recupero e riutilizzo;
  • inserimento dei pannelli fotovoltaici tra i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • il ritiro "uno contro zero" per i RAEE domestici di piccolissime dimensioni;
  • nuovi obblighi per i venditori on line;
  • chiarita la distinzione tra RAEE domestici e professionali, dove i RAEE cd. "dual use" sono considerati in ogni caso domestici;
  • modificate e norme sul finanziamento della gestione dei RAEE.

Il ritiro "uno contro zero" dei RAEE domestici di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), che sarà regolamentato da un emanando decreto, è obbligatorio per i venditori con superficie di vendita di AEE di oltre 400 mq mediante un punto di raccolta all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi, mentre rimane una facoltà per i "piccoli" venditori.

Le disposizioni del decreto legislativo si applicano in due periodi distinti:

  1. dal 12 aprile 2014 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II;
  2. dal 15 agosto 2018, a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV.

 


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