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17-03-2014
Prevenzione incendi, Approvate regole tecniche per rifugi alpini e
depositi gas
Sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 15 marzo 2014 sono stati pubblicati
due provvedimenti relativi alla prevenzione incendi per i rifugi alpini e
i depositi di gas di
petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.
I due provvedimenti sono:
- Decreto del Ministero dell’Interno 3 marzo 2014
“Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di
regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini”. I
rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, di
capienza superiore a venticinque posti letto, salvo casi particolari,
devono essere adeguati ai nuovi requisiti di sicurezza
antincendio entro la data prestabilita dal decreto.
- Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 2014
“Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004,
recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto
con capacità complessiva non superiore a 13 m³”. Le nuove
disposizioni si applicano ai depositi di nuova
installazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. Non si
applicano invece ai depositi in possesso di parere di
conformità favorevole sul progetto reso ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151.