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News / Nazionali / Sicurezza sul lavoro

12-03-2014

Prevenzione delle ferite da taglio o da punta, recepita la Direttiva

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2014, il Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 di "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario".

Il provvedimento, in vigore dal 25 marzo 2014, integra il D.lgs. n. 81/2008, concernente le attività lavorative in cui è alto il rischio di esposizione ad agenti biologici, inserendo la protezione dei lavoratori sanitari dalle infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi.

Nel dettaglio, al Testo Unico di Sicurezza (D.lgs. 81/2008) viene aggiunto il Titolo X-bis composto dagli articoli da 286-bis al 286-septies, che prevedono nuove misure di prevenzione e protezione per i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

Vengono individuati gli obblighi generali in capo al datore di lavoro, tra cui assicurare una formazione adeguata del personale sanitario, nonché adottare le tecnologie più avanzate e organizzare le condizioni di lavoro al fine di eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro dei lavoratori.

La valutazione dei rischi, ex artt. 17 D.lgs. n. 81/2008, deve includere il livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altri potenziali veicoli di infezione.

Qualora la valutazione suddetta evidenzi dei rischi di ferite da taglio o da punta e di infezione,  l'art. 286-sexies elenca le misure di prevenzione specifiche che il datore di lavoro deve adottare, tra cui procedure di utilizzo ed eliminazione in sicurezza dei dispositivi medici taglienti, dei rifiuti contaminati con sangue e altri materiali biologici.

In merito alle misure sanzionatorie, le fattispecie contestabili sono di natura contravvenzionale punibili con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda e riguardano il datore di lavoro per la violazione delle norme sulla valutazione dei rischi, mentre coinvolgono anche i dirigenti per la violazione delle norme sulla misure di prevenzione specifiche.


 


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