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12-03-2014
Prevenzione delle ferite da taglio o da punta, recepita la Direttiva
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2014, il
Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 di "Attuazione della
direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro concluso da HOSPEEM e FSESP,
in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore
ospedaliero e sanitario".
Il provvedimento, in vigore dal 25 marzo 2014, integra il D.lgs. n.
81/2008, concernente le attività lavorative in cui è alto il rischio di
esposizione ad agenti biologici, inserendo la protezione dei lavoratori
sanitari dalle infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite
provocate da aghi.
Nel dettaglio, al Testo Unico di Sicurezza (D.lgs. 81/2008) viene
aggiunto il Titolo X-bis composto dagli articoli da
286-bis al 286-septies, che prevedono nuove misure di prevenzione
e protezione per i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro
interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di
lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi
compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo
determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi
di formazione sanitaria e i sub-fornitori.
Vengono individuati gli obblighi generali in capo al datore di lavoro,
tra cui assicurare una formazione adeguata del personale sanitario, nonché
adottare le tecnologie più avanzate e organizzare le condizioni di lavoro al
fine di eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni
sul lavoro dei lavoratori.
La valutazione dei rischi, ex artt. 17 D.lgs. n.
81/2008, deve includere il livello di rischio espositivo a malattie
che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in
maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o
altri potenziali veicoli di infezione.
Qualora la valutazione suddetta evidenzi dei rischi di ferite da taglio o
da punta e di infezione, l'art. 286-sexies elenca le misure di
prevenzione specifiche che il datore di lavoro deve adottare, tra
cui procedure di utilizzo ed
eliminazione in sicurezza dei dispositivi medici taglienti, dei rifiuti
contaminati con sangue e altri materiali biologici.
In merito alle misure sanzionatorie, le fattispecie
contestabili sono di natura contravvenzionale punibili con
la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda e riguardano il datore di
lavoro per la violazione delle norme sulla valutazione dei rischi,
mentre coinvolgono anche i dirigenti per la violazione
delle norme sulla misure di prevenzione specifiche.