News / Nazionali / Disposizioni trasversali
11-11-2014
Legge europea 2013 bis pubblicata in Gazzetta
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10-11-2014 è stata pubblicata la
Legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante "Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -
Legge europea 2013-bis", che dispone anche in materia di ambiente,
energia e sicurezza.
Il provvedimento contiene varie disposizioni volte ad
adeguare l’ordinamento giuridico italiano all’ordinamento europeo, con
riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa
europea e, in particolare, per chiudere procedure di infrazione,
risolvere casi di pre-contenzioso, conformare l’ordinamento italiano a
principi interpretativi stabiliti da sentenze emesse dalla Corte di
giustizia europea.
La legge 161/2014, in vigore dal 25 novembre 2014, reca tra le
disposizioni "ambientali" la delega al Governo per la
riforma delle norme sull'inquinamento acustico, che intende
armonizzare le norme nazionali con le direttive 2002/49/Ce sul rumore
ambientale e 2000/14/Ce sulle emissioni acustiche delle macchine destinate a
funzionare all'aperto.
In materia di energia, a garanzia della trasparenza del
mercato elettrico, la legge dispone sui poteri di indagine ed esecuzione
dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,
nonché prevede l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni
amministrative pecuniarie per determinate violazioni.
In merito invece alla sicurezza sul lavoro, la Legge europea 2013 bis
modifica il Testo Unico di Sicurezza in materia di valutazione dei
rischi e, in particolare, nei casi di:
- Costituzione di una nuova impresa, in cui il
datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea
documentazione, dell'adempimento di determinati obblighi relativi
alla valutazione stessa (indicazione delle misure di prevenzione e
di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati,...) dandone immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
- Rielaborazione della valutazione dei rischi, in
tale caso il datore di lavoro deve dare immediata evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di
prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.