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News / Nazionali / Disposizioni trasversali

11-11-2014

Legge europea 2013 bis pubblicata in Gazzetta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10-11-2014 è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", che dispone anche in materia di ambiente, energia e sicurezza.

Il provvedimento contiene varie disposizioni volte ad adeguare l’ordinamento giuridico italiano all’ordinamento europeo, con riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea e, in particolare, per chiudere procedure di infrazione, risolvere casi di pre-contenzioso, conformare l’ordinamento italiano a principi interpretativi stabiliti da sentenze emesse dalla Corte di giustizia europea.

La legge 161/2014, in vigore dal 25 novembre 2014, reca tra le disposizioni "ambientali" la delega al Governo per la riforma delle norme sull'inquinamento acustico, che intende armonizzare le norme nazionali con le direttive 2002/49/Ce sul rumore ambientale e 2000/14/Ce sulle emissioni acustiche delle macchine destinate a funzionare all'aperto.

In materia di energia, a garanzia della trasparenza del mercato elettrico, la legge dispone sui poteri di indagine ed esecuzione dell'Autorità per  l'energia  elettrica,  il gas ed il sistema idrico, nonché prevede l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie per determinate violazioni.

In merito invece alla sicurezza sul lavoro, la Legge europea 2013 bis modifica il Testo Unico di Sicurezza in materia di valutazione dei rischi e, in particolare, nei casi di:

  • Costituzione di una nuova impresa, in cui il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento di determinati obblighi relativi alla valutazione stessa (indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati,...) dandone immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • Rielaborazione della valutazione dei rischi, in tale caso il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 


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