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02-10-2014
Impianti termici, linee guida Enea per la definizione dei regolamenti sui
controlli
L’ENEA, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico (MiSE) e con la collaborazione del Comitato termotecnico italiano
(CTI), ha predisposto le "Linee
guida per la definizione del Regolamento per l'esecuzione degli
accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi
del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013" .
Il documento, che contiene un regolamento tipo, è
finalizzato a fornire un supporto alle Regioni e alle autorità
competenti nell’attuazione delle norme in materia di
esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli
edifici, al fine di favorirne l’applicazione omogenea
sul territorio nazionale, soprattutto in vista dell'obbligo di adeguamento
dei libretti di impianto entro il 15 ottobre 2014. Entro questa data, i
libretti dovranno essere infatti uniformati ai modelli contenuti nel
Dpr 74/2013, che ha modificato il panorama normativo alleggerendo i
controlli sugli impianti, e nel
DM 10 febbraio 2014. .
Nelle linee guida vengono affrontati aspetti legati agli obblighi
del soggetto responsabile dell’impianto termico, alle cadenze per
la trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, alle cadenze per le
ispezioni e vengono inoltre fornite indicazioni per la determinazione delle
relative tariffe.
Il contenuto del documento affronta difatti gli aspetti
procedurali che si instaurano tra utenti e autorità competente,
quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di
efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità
comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli
impianti termici e degli ispettori.
Suggerisce, inoltre, alle Regioni una possibile struttura delle
tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di
efficienza energetica che per le ispezioni. Contiene anche possibili
modelli per le comunicazioni tra l'utente e l'autorità competente
circa la nomina/cessazione del terzo responsabile, la nomina/cessazione
dell'amministratore del condominio, la disattivazione dell'impianto,
l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni e la sostituzione del generatore di
calore, e infine un promemoria circa gli adempimenti
spettanti al responsabile, al terzo responsabile, al manutentore e al
conduttore dell'impianto.
Per quanto riguarda le ispezioni il documento contiene due modelli di
rapporto di prova, generatori a fiamma e macchine
frigorifere, comprensivi delle istruzioni di compilazione.
Secondo
il regolamento-tipo, le ispezioni sono
programmate a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in
base a criteri e priorità, quali il rilievo di criticità durante la fase
di accertamento, la mancata trasmissione del rapporto di controllo di
efficienza energetica, la mancata apposizione del bollino sui rapporti
tecnici.
L’ispezione sull’impianto termico inoltre deve essere annunciata
al responsabile dell'impianto con almeno 15 giorni d’anticipo
mediante cartolina di avviso (anche per per posta elettronica
certificata), accordi diretti o telefonici tra l’utente ed il personale
incaricato, altre forme di preavviso che comunque garantiscano
l'utente.
Il
responsabile dell’impianto, che può farsi assistere dal
manutentore, deve mettere a disposizione dell’ispettore una serie di
documenti, tra cui il libretto di impianto regolarmente
compilato, comprensivo dell’ultimo rapporto di efficienza energetica, e
le istruzioni riguardanti la manutenzione.