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News / Nazionali / Energia

29-09-2014

Impianti termici, dal Ministero risposte alle domande più frequenti

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le FAQ con le quali fornisce le risposte ai quesiti sull'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

 Il Ministero ha risposto alle domande più frequenti pervenute da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, in vista della scadenza del 15 ottobre 2014 per l’aggiornamento dei libretti di impianto e la redazione del rapporto di efficienza energetica.

Le risposte vertono su cosa si intende per “impianto termico”, chi stabilisce quali sono gli interventi di manutenzione e controllo necessari, su quali impianti si effettuano i controlli di efficienza energetica e come si compila il libretto di impianto.

Di particolare importanza è quindi la definizione di “impianto termico”, connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05, la cui ultima definizione, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs. 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:

 l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Tenuto conto delle finalità del D.lgs. 192/05, nelle FAQ si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.

Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Gli interventi di manutenzione e controllo sono regolati dal responsabile dell’impianto termico, che può essere il proprietario o l’occupante delle unità immobiliari, o ancora l’amministratore di condominio nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati. Le istruzioni sui controlli e sulla loro frequenza competono all’installatore per i nuovi impianti e al manutentore per quelli esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La legislazione non contiene invece prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.

 Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte da operatori abilitati a dette operazioni. Al termine dei controlli, l’operatore ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al DM 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore deve riportare la data prevista per il successivo intervento.

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un  Libretto di impianto per la climatizzazione secondo il modello indicati dal DM 10 febbraio 2014, che sostituisce quelli precedenti e include anche gli impianti di condizionamento. Negli impianti esistenti, la compilazione del nuovo libretto va fatta in occasione dei controlli periodici o in caso di chiamata dei manutentori. In base al DM 20 giugno 2014, dal 15 ottobre 2014 in caso di nuove installazioni, controlli periodici o chiamate ai manutentori sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto.

I controlli di efficienza energetica si eseguono, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del D.P.R. 74/2103, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW. I controlli riguardano il sottosistema di generazione, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati, funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua.

I controlli devono inoltre essere effettuati alla prima messa in esercizio dell’impianto a cura dell’installatore, in caso di sostituzione del sottosistema di generazione e di interventi che non rientrino tra quelli periodici e che possono modificare l'efficienza energetica. Per la periodicità dei controlli di efficienza energetica bisogna rifarsi all’Allegato A del Dpr 74/2013, che fissa tempistiche diverse in base alla tipologia di impianto, al tipo di alimentazione e alla potenza termica.


 


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