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29-09-2014
Impianti termici, dal Ministero risposte alle domande più frequenti
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le FAQ
con le quali fornisce le risposte ai quesiti sull'efficienza
energetica degli impianti di climatizzazione
invernale ed estiva.
Il Ministero ha risposto alle domande più frequenti pervenute da
amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati
cittadini, in vista della scadenza del 15 ottobre 2014 per l’aggiornamento
dei libretti di impianto e la redazione del rapporto di efficienza
energetica.
Le risposte vertono su cosa si intende per “impianto termico”, chi
stabilisce quali sono gli interventi di manutenzione e controllo necessari,
su quali impianti si effettuano i controlli di efficienza energetica e come
si compila il libretto di impianto.
Di particolare importanza è quindi la definizione di
“impianto termico”, connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs.
192/05, la cui ultima definizione, introdotta dalla legge n. 90/2013 che
ha modificato il D.lgs. 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai
servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o
senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli
impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento
localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono
tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti
termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda
sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale
ed assimilate.”
Tenuto conto delle finalità del D.lgs. 192/05, nelle FAQ si ritiene
che l’impianto termico debba essere costituito da
apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso
caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza.
La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più
apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al
servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro
potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.
Non sono impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di
singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Gli
interventi di manutenzione e controllo sono regolati dal
responsabile dell’impianto termico, che può essere il proprietario o
l’occupante delle unità immobiliari, o ancora l’amministratore di condominio
nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati. Le istruzioni
sui controlli e sulla loro frequenza competono all’installatore
per i nuovi impianti e al manutentore per quelli
esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai
fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La
legislazione non contiene invece prescrizioni o indicazioni su modalità e
frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli
impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e
componenti che li costituiscono.
Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere
eseguiti a regola d’arte da operatori abilitati a dette operazioni.
Al termine dei controlli, l’operatore ha inoltre l’obbligo di effettuare un
controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno
riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul rapporto di
controllo di efficienza energetica allegato al DM 10 febbraio 2014 da
rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per
ricevuta e presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza
energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni
effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare
per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il
manutentore deve riportare la data prevista per il successivo intervento.
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda
sanitaria devono essere muniti di un Libretto di impianto per la
climatizzazione secondo il modello indicati dal DM 10 febbraio
2014, che sostituisce quelli precedenti e include anche gli impianti di
condizionamento. Negli impianti esistenti, la compilazione del nuovo
libretto va fatta in occasione dei controlli periodici o in caso di chiamata
dei manutentori. In base al DM 20 giugno 2014, dal 15 ottobre 2014
in caso di nuove installazioni, controlli periodici o chiamate ai
manutentori sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto.
I controlli di efficienza energetica si eseguono,
ai sensi dell’art. 8 c. 1 del D.P.R. 74/2103, in
occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su
impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di
potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW. I controlli riguardano il
sottosistema di generazione, la verifica della presenza e della funzionalità
dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali
climatizzati, funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua.
I controlli devono inoltre essere effettuati alla prima messa in esercizio
dell’impianto a cura dell’installatore, in caso di sostituzione del
sottosistema di generazione e di interventi che non rientrino tra quelli
periodici e che possono modificare l'efficienza energetica. Per la
periodicità dei controlli di efficienza energetica bisogna rifarsi
all’Allegato A del Dpr 74/2013, che fissa tempistiche diverse in base alla
tipologia di impianto, al tipo di alimentazione e alla potenza termica.