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News / Nazionali

31-03-2014

Emissioni industriali, modificato il Testo Unico ambientale

Sulla Gazzetta n. 72 del 27-3-2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)".

Il D.lgs. 46/2014, in vigore dall'11 aprile 2014, recepisce la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali: le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 1999/13/CE, 2000/76/CE, 2001/80/CE e 2008/1/CE (Direttiva IPPC), che sono state abrogate dal 7 gennaio 2014, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale.

La direttiva 2010/75/UE non costituisce un mero coordinamento di norme già vigenti, poiché introduce alcune significative modifiche e, in particolare:

  • amplia il campo di applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate ai fini dell'inquinamento (IPPC);
  • introduce specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei controlli sulle installazioni;
  • introduce l'obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica telematiche;
  • modifica i requisiti autorizzativi minimi richiesti per alcune categorie di impianti;
  • introduce nuovi e più stringenti obblighi inerenti lo scambio di informazioni a livello comunitario.

Il D.lgs. 46/2014, recependo la citata direttiva, modifica profondamente il D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni industriali ad elevato potenziale inquinante (settore energetico, metallurgico, minerario, chimico, rifiuti e allevamento animali), in relazione alle autorizzazioni, controlli e sanzioni, inserendole all'interno dello stesso.

Sono state integrate infatti nel Testo unico ambientale, all’interno della Parti IV (rifiuti) e V (aria), le disposizioni relative all'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti e all'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio, contenute rispettivamente nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n. 133 (abrogato dal  1° gennaio 2016) e 27 gennaio 1992, n. 100 (abrogato dall'11 aprile 2014).

Il  D.lgs. 46/2014 modifica anche le disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (AIA) inserendo, tra l'altro, la nuova definizione di "installazioni" in sostituzione di "impianti", grandi impianti di combustione e composti organici volatili (COV), compreso l'apparato sanzionatorio.

In relazione all'Autorizzazione integrata ambientale, l’art. 7, comma 13, riscrive l’art. 29-quattuordecies del d.lgs. 152/2006 sulle sanzioni previste per le attività soggette ad AIA, al fine di renderle più proporzionali e più coordinate con le sanzioni previste da discipline specifiche.

Modificati anche i tempi di validità dell’AIA che passano da 5 a 10 anni. Se l’installazione è certificata secondo la norma ISO 14001 la validità passa da 6 a 12 anni, se è registrata Emas la validità passa da 8 a 16 anni.

Con la sostituzione invece dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 vengono introdotte nuove tipologie di attività soggette a AIA.

I gestori delle installazioni esistenti che svolgono attività introdotte nel nuovo all’Allegato VIII alla Parte Seconda, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l’esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.

Per installazioni esistenti che svolgono attività già soggetti ad AIA, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza.

Da ultimo, si segnala l’art. 11 che modifica gli artt. 133,137, 256, 279 e 296 (che disciplinano le sanzioni in materia di scarichi idrici, gestione dei rifiuti ed emissioni nell’atmosfera) del D.lgs. 152/2006, al fine di escludere esplicitamente l’applicabilità delle sanzioni citate previste dalle discipline specifiche in relazione alle fattispecie contemplate dall’art. 29-quattuordecies, di cui sopra.


 


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