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31-03-2014
Emissioni industriali, modificato il Testo Unico ambientale
Sulla Gazzetta n. 72 del 27-3-2014 è stato pubblicato il
Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46 recante "Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento)".
Il D.lgs. 46/2014, in vigore dall'11 aprile 2014, recepisce
la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento), con la quale sono state riviste e
rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni
industriali: le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 1999/13/CE,
2000/76/CE, 2001/80/CE e 2008/1/CE (Direttiva IPPC), che sono state abrogate
dal 7 gennaio 2014, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto
riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale.
La direttiva 2010/75/UE non costituisce un mero coordinamento di norme
già vigenti, poiché introduce alcune significative modifiche e, in
particolare:
- amplia il campo di applicazione della disciplina in materia di prevenzione
e riduzione integrate ai fini dell'inquinamento (IPPC);
- introduce specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei controlli
sulle installazioni;
- introduce l'obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica
telematiche;
- modifica i requisiti autorizzativi minimi richiesti per alcune categorie
di impianti;
- introduce nuovi e più stringenti obblighi inerenti lo scambio di
informazioni a livello
comunitario.
Il D.lgs. 46/2014, recependo la citata direttiva, modifica
profondamente il D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni industriali ad
elevato potenziale inquinante (settore energetico, metallurgico, minerario,
chimico, rifiuti e allevamento animali), in relazione alle autorizzazioni, controlli e
sanzioni, inserendole all'interno dello stesso.
Sono state integrate infatti nel Testo unico ambientale,
all’interno della Parti IV (rifiuti) e V (aria), le disposizioni
relative all'incenerimento e coincenerimento dei
rifiuti e all'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del
biossido di titanio, contenute rispettivamente nei
decreti legislativi 11 maggio 2005, n. 133 (abrogato dal 1°
gennaio 2016) e 27 gennaio 1992, n. 100 (abrogato dall'11 aprile 2014).
Il D.lgs. 46/2014 modifica anche le disposizioni in materia di prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento (AIA) inserendo, tra l'altro,
la nuova definizione di "installazioni" in sostituzione di "impianti", grandi
impianti di combustione e composti organici volatili (COV),
compreso l'apparato sanzionatorio.
In relazione all'Autorizzazione integrata ambientale, l’art. 7, comma 13, riscrive
l’art. 29-quattuordecies del d.lgs. 152/2006 sulle sanzioni previste
per le attività soggette ad AIA, al fine di renderle
più proporzionali e più coordinate con le sanzioni previste da
discipline specifiche.
Modificati anche i tempi di validità dell’AIA
che passano da 5 a 10 anni. Se l’installazione è certificata secondo la
norma ISO 14001 la validità passa da 6 a 12 anni, se è
registrata Emas la validità passa da 8 a 16 anni.
Con la sostituzione invece dell’allegato VIII alla Parte
Seconda del D.lgs. 152/2006 vengono introdotte nuove tipologie
di attività soggette a AIA.
I gestori delle installazioni esistenti che
svolgono attività introdotte nel nuovo all’Allegato
VIII alla Parte Seconda, presentano istanza per il primo rilascio della
autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai
requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui
l’esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7
settembre 2014.
Per installazioni esistenti che svolgono
attività già soggetti ad AIA, gli eventuali
procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica
dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7
gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla
normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza.
Da ultimo, si segnala l’art. 11 che modifica
gli artt. 133,137, 256, 279 e 296 (che disciplinano le sanzioni
in materia di scarichi idrici, gestione dei rifiuti ed emissioni
nell’atmosfera) del D.lgs. 152/2006, al fine di escludere esplicitamente
l’applicabilità delle sanzioni citate previste dalle discipline
specifiche in relazione alle fattispecie contemplate dall’art.
29-quattuordecies, di cui sopra.