contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Strumenti volontari

03-06-2014

Ecolabel, stabiliti i criteri ecologici per riscaldamento ad acqua

Sulla GUUE del 3 giugno 2014 è stata pubblicata la Decisione della Commissione del 28 maggio 2014 "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua".

Il gruppo di prodotti «riscaldamento ad acqua» comprende:

  •  i prodotti usati per generare calore e facenti parte di un sistema di riscaldamento centralizzato ad acqua, dove l'acqua calda è distribuita per mezzo di circolatori e radiatori al fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna di uno spazio delimitato quale un edificio, un'abitazione o una stanza.

Il generatore di calore deve produrre calore per mezzo di uno o più dei seguenti processi e tecnologie:

  1.  combustione di combustibili fossili gassosi, liquidi o solidi;
  2.  combustione di biomassa gassosa, liquida o solida;
  3. uso dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;
  4.  cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o terrena e/o da calore refluo;
  5.  cogenerazione (generazione simultanea in un processo unico di calore ed energia elettrica);
  6.  energia solare (ausiliaria).

La potenza termica massima del riscaldamento ad acqua è pari a 400 kW.

Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente gruppo di prodotti:

  1.  gli apparecchi di riscaldamento la cui funzione primaria è l'erogazione di acqua calda potabile o per usi sanitari;
  2.  gli apparecchi di riscaldamento per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;
  3.  gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW.
  4. gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente che riuniscono sia il riscaldamento indiretto per mezzo di un sistema di riscaldamento centralizzato ad acqua, sia il riscaldamento diretto per mezzo dell'emissione diretta di calore nella stanza o nell'ambiente in cui sono installati.

I criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica, emanati in attuazione del regolamento Ecolabel 66/2010/Ue, sono validi per quattro anni, ossia fino al 28 maggio 2018.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it