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03-06-2014
Ecolabel, stabiliti i criteri ecologici per riscaldamento ad acqua
Sulla GUUE del 3 giugno 2014 è stata pubblicata la Decisione
della Commissione del 28 maggio 2014 "che stabilisce i
criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua".
Il gruppo di prodotti «riscaldamento ad acqua» comprende:
- i prodotti usati per generare calore e facenti parte
di un sistema di riscaldamento centralizzato ad acqua, dove
l'acqua calda è distribuita per mezzo di circolatori e radiatori al fine
di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna
di uno spazio delimitato quale un edificio, un'abitazione o una stanza.
Il generatore di calore deve produrre calore per mezzo
di uno o più dei seguenti processi e tecnologie:
- combustione di combustibili fossili gassosi, liquidi o solidi;
- combustione di biomassa gassosa, liquida o solida;
- uso dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza
elettrica;
- cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea,
idrica o terrena e/o da calore refluo;
- cogenerazione (generazione simultanea in un processo unico di
calore ed energia elettrica);
- energia solare (ausiliaria).
La potenza termica massima del riscaldamento ad acqua è
pari a 400 kW.
Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente
gruppo di prodotti:
- gli apparecchi di riscaldamento la cui funzione primaria è
l'erogazione di acqua calda potabile o per usi sanitari;
- gli apparecchi di riscaldamento per il riscaldamento e la
distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali
vapore o aria;
- gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento
d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50
kW.
- gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente che riuniscono sia il
riscaldamento indiretto per mezzo di un sistema di riscaldamento
centralizzato ad acqua, sia il riscaldamento diretto per mezzo
dell'emissione diretta di calore nella stanza o nell'ambiente in cui
sono installati.
I criteri ecologici e i relativi requisiti in
materia di valutazione e verifica, emanati in attuazione del regolamento
Ecolabel 66/2010/Ue, sono validi per quattro anni, ossia fino al 28
maggio 2018.