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16-09-2014

Decreto Sblocca Italia in Gazzetta, misure anche ambientali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 il Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” , che dispone anche in materia ambientale.

Il decreto (c.d. Sblocca Italia), in vigore dal 13 settembre 2014, è composto da 45 articoli suddivisi nei seguenti Capitoli:

  • Capo I - Misure per la riapertura dei cantieri
  • Capo II - Misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni
  • Capo III - Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico
  • Capo IV - Misure per la semplificazione burocratica
  • Capo V - Misure per il rilancio dell'edilizia
  • Capo VI - Misure urgenti in materia di porti e aeroporti
  • Capo VII - Misure urgenti per le imprese
  • Capo VIII - Misure urgenti in materia ambientale
  • Capo IX - Misure urgenti in materia di energia
  • Capo X - Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali

In particolare, tra le disposizioni in materia ambientale, si segnala:

  • gestione risorse idriche: modificato il D.lgs. 152/2006 prevedendo nella Parte III la sostituzione delle parole "Autorità d'ambito" con le parole "ente di governo dell'ambito". Con la modifica all’art. 147 viene poi previsto l’obbligo per gli enti locali di partecipare all'ente di governo dell'ambito (individuato dalla regione per ciascun ambito territoriale ottimale), al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche. Inserito l’art.149 bis che regolamenta l’affidamento del servizio degli enti d’ambito territoriali e l’art.158 bis che individua l’autorità espropriante;
  • terre e rocce da scavo: prevista l’emanazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L, di un'apposita norma di riordino e di semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo secondo determinati principi e criteri direttivi;
  • bonifiche: con la modifica del D.lgs. 163/2006 vengono agevolate le procedure per gli appalti delle bonifiche e introdotte nuove regole per la realizzazione, all'interno dei siti contaminati, di interventi per la sicurezza sul lavoro e la manutenzione di impianti e infrastrutture;
  • Autorizzazione paesaggista: modificato nuovamente l'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) ed eliminato di nuovo il ricorso alla conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che era stata prima abolita dal Dl 84/2014, ma poi reintrodotta con la legge di conversione. Di conseguenza, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 25, c. 3).

 

 


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