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12-11-2014
Decreto legge Sblocca Italia, in Gazzetta la legge di conversione
E’ stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta
ufficiale n. 262 dell’11 novembre 2014 la
Legge 11 novembre 2014, n. 164 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza
del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
La legge, in vigore dal 12 novembre 2014, converte in legge il decreto
legge cosiddetto “Sblocca Italia” (in vigore dal 12 settembre 2014), che
nella sua versione definitiva è costituito da 10 capi:
- Capo I - Misure per la riapertura dei cantieri;
- Capo II - Misure per il potenziamento delle reti
autostradali e di telecomunicazioni;
- Capo III - Misure in materia ambientale e per la
mitigazione del dissesto idrogeologico;
- Capo IV - Misure per la semplificazione
burocratica;
- Capo V - Misure per il rilancio dell'edilizia;
- Capo VI - Misure per il miglioramento della
funzionalità aeroportuale;
- Capo VII - Misure per le imprese;
- Capo VIII - Misure in materia ambientale;
- Capo IX - Misure in materia di energia;
- Capo X - Misure finanziarie in materia di
ammortizzatori sociali e ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti
territoriali.
Per quanto di interesse ambientale, si segnala:
- gestione risorse idriche: modificato il
D.lgs. 152/2006 prevedendo nella Parte III la sostituzione delle parole
"Autorità d'ambito" con le parole "ente di governo dell'ambito". Con la
modifica all’art. 147 viene poi previsto l’obbligo per gli enti locali
di partecipare all'ente di governo dell'ambito (individuato dalla
regione per ciascun ambito territoriale ottimale), al quale è trasferito
l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione
delle risorse idriche. Inserito l’art.149 bis che regolamenta
l’affidamento del servizio degli enti d’ambito territoriali e l’art.158
bis che individua l’autorità espropriante;
- terre e rocce da scavo: prevista l’emanazione
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
D.L, di un'apposita norma di riordino e di semplificazione della
gestione delle terre e rocce da scavo secondo determinati principi e
criteri direttivi;
- bonifiche: con la modifica del D.lgs.
163/2006 vengono agevolate le procedure per gli appalti delle bonifiche
e introdotte nuove regole per la realizzazione, all'interno dei siti
contaminati, di interventi per la sicurezza sul lavoro e la manutenzione
di impianti e infrastrutture;
- Autorizzazione paesaggista: modificato nuovamente l'articolo 146, comma
9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) ed
eliminato di nuovo il ricorso alla conferenza di servizi nell'ambito del
procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che era stata
prima abolita dal Dl 84/2014, ma poi reintrodotta con la legge di
conversione. Di conseguenza, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da
parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione (art. 25, c. 3).
- Idrocarburi: l'art. 38 considera le attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di
stoccaggio sotterraneo di gas naturale di interesse strategico, di
pubblica utilità, urgenti e indifferibili. A tal fine, in sede di
conversione sono stati modificati gli allegati II e III alla parte II
del D.lgs. 152/2006 sulla VIA prevedendo il trasferimento della
competenza dalle Regioni allo Stato della valutazione di impatto
ambientale per la ricerca di idrocarburi sulla terraferma. I
procedimenti di VIA per la ricerca di idrocarburi in corso alle Regioni
alla data di entrata in vigore del Dl 133/2014 (13-9-2014) devono essere
conclusi dalle Regioni entro il 31 marzo 2015.