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12-11-2014

Decreto legge Sblocca Italia, in Gazzetta la legge di conversione

E’ stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta ufficiale n. 262 dell’11 novembre 2014 la Legge 11 novembre 2014, n. 164 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

La legge, in vigore dal 12 novembre 2014, converte in legge il decreto legge cosiddetto “Sblocca Italia” (in vigore dal 12 settembre 2014), che nella sua versione definitiva è costituito da 10 capi:

  • Capo I - Misure per la riapertura dei cantieri;
  • Capo II - Misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni;
  • Capo III - Misure in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
  • Capo IV - Misure per la semplificazione burocratica;
  • Capo V - Misure per il rilancio dell'edilizia;
  • Capo VI - Misure per il miglioramento della funzionalità aeroportuale;
  • Capo VII - Misure per le imprese;
  • Capo VIII - Misure in materia ambientale;
  • Capo IX - Misure in materia di energia;
  • Capo X - Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali e ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali.

Per quanto di interesse ambientale, si segnala:

  • gestione risorse idriche: modificato il D.lgs. 152/2006 prevedendo nella Parte III la sostituzione delle parole "Autorità d'ambito" con le parole "ente di governo dell'ambito". Con la modifica all’art. 147 viene poi previsto l’obbligo per gli enti locali di partecipare all'ente di governo dell'ambito (individuato dalla regione per ciascun ambito territoriale ottimale), al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche. Inserito l’art.149 bis che regolamenta l’affidamento del servizio degli enti d’ambito territoriali e l’art.158 bis che individua l’autorità espropriante;
  • terre e rocce da scavo: prevista l’emanazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L, di un'apposita norma di riordino e di semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo secondo determinati principi e criteri direttivi;
  • bonifiche: con la modifica del D.lgs. 163/2006 vengono agevolate le procedure per gli appalti delle bonifiche e introdotte nuove regole per la realizzazione, all'interno dei siti contaminati, di interventi per la sicurezza sul lavoro e la manutenzione di impianti e infrastrutture;
  • Autorizzazione paesaggista: modificato nuovamente l'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) ed eliminato di nuovo il ricorso alla conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che era stata prima abolita dal Dl 84/2014, ma poi reintrodotta con la legge di conversione. Di conseguenza, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 25, c. 3).
  • Idrocarburi: l'art. 38 considera le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. A tal fine, in sede di conversione sono stati modificati gli allegati II e III alla parte II del D.lgs. 152/2006 sulla VIA prevedendo il trasferimento della competenza dalle Regioni allo Stato della valutazione di impatto ambientale per la ricerca di idrocarburi sulla terraferma. I procedimenti di VIA per la ricerca di idrocarburi in corso alle Regioni alla data di entrata in vigore del Dl 133/2014 (13-9-2014) devono essere conclusi dalle Regioni entro il 31 marzo 2015.

 

 


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