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12-02-2014
Autorizzazioni alle emissioni, deroga per una serie di linee di
trattamento fanghi
Sulla G.U. 10 febbraio 2014, n. 33 è stato pubblicato il
D.M. 15
gennaio 2014 che apporta Modifiche alla parte I dell'allegato IV,
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante:
«Norme in materia ambientale».
La suddetta parte I riporta l'elenco degli impianti e delle
attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti
dell’inquinamento atmosferico e che, quindi, non sono soggetti ad
autorizzazione alle emissioni, così come disposto dall'art. 272 c.
1 del D.lgs. 152/2006.
Tra questi, alla lett. p) sono previsti gli impianti di trattamento delle
acque, con l’esclusione delle linee di trattamento fanghi. Il decreto ha
aggiunto la lett. p-bis) inserendo, tra gli impianti non soggetti ad
autorizzazione alle emissioni, una serie di linee di trattamento dei fanghi
derivanti dal trattamento delle acque reflue.
In particolare, l'esclusione riguarda le linee di trattamento dei
fanghi che operano nell'ambito di impianti con potenzialità
inferiore a 10mila abitanti equivalenti, nel caso di trattamenti di tipo
biologico, e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per i trattamenti di tipo
chimico/fisico. Gli impianti che effettuano entrambi i trattamenti devono
rispettare entrambi i requisiti.
Le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di
impianti di trattamento delle acque a fini di potabilizzazione, non
producono emissioni in atmosfera, per cui limitatamente a questa
fattispecie, non è necessario l’inserimento nell’allegato
de quo.