News / Nazionali / Aria
	12-02-2014
	Autorizzazioni alle emissioni, deroga per una serie di linee di 
	trattamento fanghi
	Sulla G.U. 10 febbraio 2014, n. 33 è stato pubblicato il
	D.M. 15 
	gennaio 2014 che apporta Modifiche alla parte I dell'allegato IV, 
	alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: 
	«Norme in materia ambientale».
	La suddetta parte I riporta l'elenco degli impianti e delle 
	attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti 
	dell’inquinamento atmosferico e che, quindi, non sono soggetti ad 
	autorizzazione alle emissioni, così come disposto dall'art. 272 c. 
	1 del D.lgs. 152/2006.
	Tra questi, alla lett. p) sono previsti gli impianti di trattamento delle 
	acque, con l’esclusione delle linee di trattamento fanghi. Il decreto ha 
	aggiunto la lett. p-bis) inserendo, tra gli impianti non soggetti ad 
	autorizzazione alle emissioni, una serie di linee di trattamento dei fanghi 
	derivanti dal trattamento delle acque reflue.
	In particolare, l'esclusione riguarda le linee di trattamento dei 
	fanghi che operano nell'ambito di impianti con potenzialità 
	inferiore a 10mila abitanti equivalenti, nel caso di trattamenti di tipo 
	biologico, e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per i trattamenti di tipo 
	chimico/fisico. Gli impianti che effettuano entrambi i trattamenti devono 
	rispettare entrambi i requisiti. 
	Le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di 
	impianti di trattamento delle acque a fini di potabilizzazione, non 
	producono emissioni in atmosfera, per cui limitatamente a questa 
	fattispecie, non è necessario l’inserimento nell’allegato 
	de quo.
	
	 
		
		