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News / Nazionali / Aria

12-02-2014

Autorizzazioni alle emissioni, deroga per una serie di linee di trattamento fanghi

Sulla G.U. 10 febbraio 2014, n. 33 è stato pubblicato il D.M. 15 gennaio 2014 che apporta Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale».

La suddetta parte I riporta l'elenco degli impianti e delle attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico e che, quindi, non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni, così come disposto dall'art. 272 c. 1 del D.lgs. 152/2006.

Tra questi, alla lett. p) sono previsti gli impianti di trattamento delle acque, con l’esclusione delle linee di trattamento fanghi. Il decreto ha aggiunto la lett. p-bis) inserendo, tra gli impianti non soggetti ad autorizzazione alle emissioni, una serie di linee di trattamento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue.

In particolare, l'esclusione riguarda le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti con potenzialità inferiore a 10mila abitanti equivalenti, nel caso di trattamenti di tipo biologico, e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per i trattamenti di tipo chimico/fisico. Gli impianti che effettuano entrambi i trattamenti devono rispettare entrambi i requisiti.

Le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque a fini di potabilizzazione, non producono emissioni in atmosfera, per cui limitatamente a questa fattispecie, non è necessario l’inserimento nell’allegato de quo.


 


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