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News / Nazionali / Prevenzione incendi

03-09-2014

Antincendio, in Gazzetta le regole tecniche per Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili

Sulla G.U. n. 180 del 5 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 15 luglio 2014 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3 ”.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di macchine elettriche fisse con la presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori ad 1 m3 .

Al fine di poter raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le macchine elettriche fisse sono progettate, costruite, esercite e manutenute in modo da:

  1. prevenire e mitigare, per quanto possibile, le conseguenze di situazioni di guasto interno alle macchine che possono essere causa d'incendio ovvero esplosione;
  2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  3. limitare, in caso di incendio ovvero di esplosione, danni a persone, animali e beni;
  4. limitare la propagazione di un incendio all'interno dei locali, edifici contigui o aree esterne;
  5. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino l'istallazione indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  6. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Le disposizioni si applicano alle macchine elettriche fisse di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del relativo decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla suddetta data, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.

In ogni caso, le installazioni di macchine elettriche fisse in esercizio devono adeguarsi ai requisiti di sicurezza antincendio, previsti in determinati punti delle regole tecniche allegate, entro i termini temporali prefissati.

Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U..

 


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