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03-09-2014
Antincendio, in Gazzetta
le regole tecniche per Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili
Sulla G.U. n. 180 del 5 agosto 2014 è stato pubblicato il
Decreto ministeriale 15 luglio 2014 recante "Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con
presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3
”.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di macchine
elettriche fisse con la presenza di liquidi isolanti
combustibili in quantità superiori ad 1 m3 .
Al fine di poter raggiungere i primari obiettivi di sicurezza
relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i
rischi di incendio, le macchine elettriche fisse sono progettate,
costruite, esercite e
manutenute in modo da:
- prevenire e mitigare, per quanto possibile, le conseguenze
di situazioni di guasto interno alle macchine che possono essere
causa d'incendio ovvero esplosione;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare, in caso di incendio ovvero di esplosione, danni
a persone, animali e beni;
- limitare la propagazione di un incendio all'interno dei
locali, edifici contigui o aree esterne;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino
l'istallazione indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro
modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni si applicano alle macchine elettriche fisse
di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in
vigore del relativo decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione,
anche parziale, o di ampliamento, successivi alla suddetta data,
limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
In ogni caso, le installazioni di macchine elettriche fisse in
esercizio devono adeguarsi
ai requisiti di sicurezza antincendio, previsti in determinati punti
delle regole tecniche allegate, entro i termini temporali prefissati.
Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella G.U..