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03-09-2014
Antincendio, in Gazzetta le regole tecniche per aerostazioni, interporti e asili
nido
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 173 e 174 del 28 e 29
luglio 2014 tre decreti del Ministero dell’Interno che
disciplinano le regole tecniche di prevenzione incendi,
rispettivamente per aerostazioni e interporti,
nonché per asili nido.
Le regole tecniche, disposte con decreti ministeriali, sono:
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Decreto
ministeriale
17 luglio 2014 relativo alla progettazione, costruzione ed esercizio
delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al
pubblico superiore a 5.000 mq.
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Decreto
ministeriale
18 luglio 2014 relativo alla progettazione, costruzione ed esercizio
degli interporti, con superficie superiore a 20.000 mq, e alle relative
attività affidatarie.
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Decreto
ministeriale
16 luglio 2014 relativo alla progettazione, costruzione ed esercizio
degli asili nido destinati ad accogliere più di 30 persone.
Le norme sono finalizzate a raggiungere i primari obiettivi di sicurezza
relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i
rischi di incendio. A tal fine, le suddette attività devono essere
realizzate e gestite in modo da:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli
stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni si applicano alle aerostazioni, agli interporti e agli asili
nido di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in
vigore del relativo decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione,
anche parziale, o di ampliamento, successivi alla suddetta data,
limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
In ogni caso, le attività esistenti devono adeguarsi
ai requisiti di sicurezza antincendio, previsti in determinati punti
delle regole tecniche allegate, entro i termini temporali prefissati.