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News / Nazionali / Prevenzione incendi

03-09-2014

Antincendio, in Gazzetta le regole tecniche per aerostazioni, interporti e asili nido

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 173 e 174 del 28 e 29 luglio 2014 tre decreti del Ministero dell’Interno che disciplinano le regole tecniche di prevenzione incendi, rispettivamente per aerostazioni e interporti, nonché per asili nido.

Le regole tecniche, disposte con decreti ministeriali, sono:

  1. Decreto ministeriale 17 luglio 2014 relativo alla progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq.
  2. Decreto ministeriale 18 luglio 2014 relativo alla progettazione, costruzione ed esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 mq, e alle relative attività affidatarie.
  3. Decreto ministeriale 16 luglio 2014 relativo alla progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido destinati ad accogliere più di 30 persone.

Le norme sono finalizzate a raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. A tal fine, le suddette attività devono essere realizzate e gestite in modo da:

  1. minimizzare le cause di incendio;
  2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
  4. limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
  5. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  6. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Le disposizioni si applicano alle aerostazioni, agli interporti e agli asili nido di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del relativo decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla suddetta data, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.

In ogni caso, le attività esistenti devono adeguarsi ai requisiti di sicurezza antincendio, previsti in determinati punti delle regole tecniche allegate, entro i termini temporali prefissati.


 


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