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17-07-2014
Antincendio, in Gazzetta la regola tecnica per le attività di
demolizioni veicoli
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2014 è stato pubblicato il
Decreto del Ministero dell'Interno 1 luglio 2014 recante "Regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi
depositi, di superficie superiore a 3000 mq".
Il provvedimento, che entra in vigore dal 10 agosto 2014, si propone come
obiettivo di:
- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali o edifici;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree
limitrofe;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli
edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in
condizioni di sicurezza.
La nuova Regola tecnica si applica alla
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di demolizioni di
nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di
interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.
Le attività di demolizioni esistenti vanno adeguate alle disposizioni
riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica allegata al decreto o,
in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, rispettando le
scadenze fissate all'art. 6, fatta eccezione nei casi in cui le attività di
demolizione:
- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti
anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati
dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del D.L.
69/2013 (D.L. del Fare);
- siano stati pianificati o siano in corso
lavori di realizzazione, modifica, adeguamento,
ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art.
3 del D.P.R. 151/2011.
Le attività esistenti, come previsto dall'art. 6, vanno
adeguate alle disposizioni del titolo I, capo II
della regola tecnica entro:
- tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R.
151/2011, per quanto riguarda i punti 11, 12, 15 (salva la
predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di
idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di
emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti
di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspi ed idranti) e 17;
- entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R.
151/2011, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti disposizioni.
In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II,
le attività esistenti vanno adeguate entro:
- tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R.
151/2011, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4
(limitatamente all'illuminazione di emergenza a copertura delle vie di
esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), B.5, salvo la
predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di
quanto previsto ai punti:
- B.3.1, relativamente al presidio fisso;
- B.5.1;
- entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R.
151/2011, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni
nonché per la predisposizione di un idoneo sistema provvisorio, anche di
tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di
esodo interne ai locali e dei punti di raccolta.