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News / Nazionali / Prevenzione incendi

17-07-2014

Antincendio, in Gazzetta la regola tecnica per le attività di demolizioni veicoli

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 1 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq".

Il provvedimento, che entra in vigore dal 10 agosto 2014, si propone come obiettivo di:

  • a) minimizzare le cause di incendio;
  • b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
  • d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree limitrofe;
  • e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

La nuova Regola tecnica si applica alla progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di demolizioni di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

Le attività di demolizioni esistenti vanno adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica allegata al decreto o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, rispettando le scadenze fissate all'art. 6, fatta eccezione nei casi in cui le attività di demolizione:

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del D.L. 69/2013 (D.L. del Fare);
  • siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Le attività esistenti, come previsto dall'art. 6, vanno adeguate alle disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica entro:

  • tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, per quanto riguarda i punti 11, 12, 15 (salva la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspi ed idranti) e 17;
  • entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti disposizioni.

In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II, le attività esistenti vanno adeguate entro:

  • tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 (limitatamente all'illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai punti:
    • B.3.1, relativamente al presidio fisso;
    • B.5.1;
  • entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni nonché per la predisposizione di un idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta.

 


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