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News / Nazionali / Rifiuti

01-09-2014

Albo gestori ambientali, pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento

Pubblicato sulla GU n. 195 del 23 agosto 2014 il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 giugno 2014, n. 120 recante il "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali".

Il nuovo regolamento, in vigore dal 7 settembre 2014, disciplina le competenze ed il funzionamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, nonché i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali. Prevede semplificazioni amministrative per le iscrizioni, le variazioni e i rinnovi, nonché nuovi requisiti soggettivi per le imprese che intendono gestire rifiuti. Il regolamento è costituito da 26 articoli e abroga il precedente regolamento approvato con dm 28 aprile 1998, n. 406.

Tra le novità, il regolamento prevede:

  • la riorganizzazione delle categorie di iscrizione all'Albo
  • la definizione del ruolo del responsabile tecnico
  • semplificazioni amministrative in merito alle iscrizioni, rinnovi,...

Categorie di iscrizione all'Albo

Per quanto riguarda l'iscrizione all'Albo, l'articolo 8 del DM 120/2014 disciplina le categorie di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che vengono riorganizzate con l'istituzione delle seguenti nuove categorie:

  • categoria 2-bis: produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché i propri rifiuti pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno (art. 212 comma 8 D.lgs. 152/2006);
  • categoria 3-bis: distributori, installatori e trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), gestiti con le procedure semplificate (Dm 8 marzo 2010, n. 65);
  • categoria 6: imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti;
  • categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali nell'ambito del trasporto intermodale sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o navale.

Rimangono invariate invece le altre categorie relative a:

  • categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
  • categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione;
  • categoria 9: bonifica di siti;
  • categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

E’ inoltre data facoltà al Comitato nazionale di individuare e disciplinare specifiche sottocategorie di iscrizione.

In ordine alle semplificazioni, si segnala l'accorpamento delle categorie di iscrizione: le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono trasportare i rifiuti da sé stessi prodotti (cat. 2-bis) o i Raee (rifiuti elettrici ed elettronici) (cat. 3-bis) e le imprese iscritte per il trasporto dei rifiuti (cat. 1, 4 e 5) non devono iscriversi per il transfrontaliero (cat. 6), sempre che lo svolgimento di queste altre attività non comporti variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

Responsabile tecnico

La figura del responsabile tecnico (Rt) acquisisce un ruolo centrale cui viene attribuito il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti.

Infatti, fino ad ora, la professionalità del Rt poteva essere dimostrata (oltre che con il titolo di studio e l'esperienza acquisita) anche mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione e superamento dei relativi esami. Le nuove disposizioni prevedono invece ora una verifica iniziale della preparazione del candidato e, ogni cinque anni, una verifica ulteriore sull'aggiornamento professionale in base a contenuti, criteri e modalità di svolgimento stabiliti dal Comitato nazionale dell'Albo.

Il Comitato Nazionale infatti ha il compito di definire i requisiti di questa figura per quanto riguarda:

  • il titolo di studio;
  • gli anni e la tipologia di esperienza maturata nel settore di attività;
  • le modalità ed i contenuti del percorso formativo e dell’aggiornamento quinquennale, con verifica di apprendimento, svolta dalle sezioni regionali dell’Albo.

In caso di incarico di responsabile tecnico ad un soggetto esterno all’impresa, saranno definiti dal Comitato Nazionale i limiti ed i criteri per l’assunzione degli incarichi.

Semplificazioni amministrative

Il decreto introduce alcune semplificazioni amministrative che prevedono:

  • l'autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;
  • la sostituzione delle perizie con la certificazione dell'idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;
  • l'acquisizione d'ufficio da parte della sezione regionale dell'Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.

Tutte le domande e le comunicazioni sono trasmesse dalle imprese alle sezioni regionali con modalità telematica mediante l’accesso all’apposito portale delle camere di commercio. Per il rinnovo dell'iscrizione l'impresa interessata dovrà presentare alla sezione locale dell'Albo un'autocertificazione che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione. L'attestazione di idoneità degli automezzi è redatta e sottoscritta dal Responsabile tecnico dell'impresa, pertanto decade l'obbligo di dimostrarla con perizia redatta e giurata da un professionista.

Disposizioni transitorie

Il regime transitorio, previsto all'articolo 26 del Dm 120/2014, prevede che:

  • le iscrizioni effettuate al 7 settembre 2014 e le garanzie finanziarie già prestate restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza;
  • le iscrizioni per raccolta e trasporto dei rifiuti avviati al recupero agevolato in essere al 25 dicembre 2010 sono valide ed efficaci fino alla loro scadenza;
  • le domande di iscrizione presentate entro il 7 settembre 2014 sono valide ed efficaci;
  • le disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo entro il 7 settembre 2014 restano valide ed efficaci fino alla emanazione delle altre disposizioni. Il Comitato entro il 6 marzo 2015 detterà le disposizioni per il trasporto dei rifiuti all'interno della laguna di Venezia;
  • restano in vigore i decreti 5 febbraio 2004 e 5 luglio 2005 in materia di garanzie finanziarie.

09-09-2014 Albo Gestori ambientali, nuove delibere su modulistica iscrizione e rinnovo

 


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