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01-09-2014
Albo gestori ambientali, pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento
Pubblicato sulla GU n. 195 del 23 agosto 2014 il
decreto del Ministero dell'Ambiente 3
giugno 2014, n. 120 recante il "Regolamento per la definizione delle
attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei
gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese
e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e
dei relativi diritti annuali".
Il nuovo regolamento, in vigore dal 7 settembre 2014, disciplina le competenze ed il funzionamento dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese
e dei responsabili tecnici, nonché i termini e le modalità di iscrizione
e i relativi diritti annuali. Prevede semplificazioni amministrative per
le iscrizioni, le variazioni e i rinnovi, nonché nuovi requisiti soggettivi
per le imprese che intendono gestire rifiuti. Il regolamento è costituito da
26 articoli e abroga il precedente regolamento approvato con dm 28 aprile
1998, n. 406.
Tra le novità, il regolamento prevede:
- la riorganizzazione delle categorie di iscrizione all'Albo
- la definizione del ruolo del responsabile tecnico
- semplificazioni amministrative in merito alle iscrizioni,
rinnovi,...
Categorie di iscrizione all'Albo
Per quanto riguarda l'iscrizione all'Albo, l'articolo 8 del DM
120/2014 disciplina le categorie di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
che vengono riorganizzate con l'istituzione delle seguenti nuove categorie:
- categoria 2-bis: produttori iniziali che trasportano i
propri rifiuti non pericolosi, nonché i propri rifiuti
pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno (art. 212 comma 8 D.lgs. 152/2006);
- categoria 3-bis: distributori, installatori e trasportatori di
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), gestiti con le
procedure semplificate (Dm 8 marzo 2010, n. 65);
- categoria 6: imprese che effettuano soltanto trasporto
transfrontaliero di rifiuti;
- categoria 7: operatori logistici presso le stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali
merci ed i porti, ai quali nell'ambito del trasporto intermodale sono
affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa
ferroviaria o navale.
Rimangono invariate invece le altre categorie relative a:
- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione;
- categoria 9: bonifica di siti;
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
E’ inoltre data facoltà al Comitato nazionale di individuare e
disciplinare specifiche sottocategorie di iscrizione.
In ordine alle semplificazioni, si segnala l'accorpamento delle
categorie di iscrizione: le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5
possono trasportare i rifiuti da sé stessi prodotti (cat. 2-bis) o i
Raee (rifiuti elettrici ed elettronici) (cat. 3-bis) e le imprese
iscritte per il trasporto dei rifiuti (cat. 1, 4 e 5) non devono
iscriversi per il transfrontaliero (cat. 6), sempre che lo svolgimento
di queste altre attività non comporti variazioni della categoria, della
classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.
Responsabile tecnico
La figura del responsabile tecnico (Rt) acquisisce un ruolo centrale cui viene
attribuito il compito di assicurare la corretta organizzazione della
gestione dei rifiuti.
Infatti, fino ad ora, la professionalità del Rt poteva essere
dimostrata (oltre che con il titolo di studio e l'esperienza acquisita)
anche mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione e
superamento dei relativi esami. Le nuove disposizioni prevedono invece
ora una verifica iniziale della preparazione del candidato e, ogni
cinque anni, una verifica ulteriore sull'aggiornamento professionale in
base a contenuti, criteri e modalità di svolgimento stabiliti dal
Comitato nazionale dell'Albo.
Il Comitato Nazionale infatti ha il compito di definire i requisiti di questa figura
per quanto riguarda:
- il titolo di studio;
- gli anni e la tipologia di esperienza maturata nel settore di attività;
- le modalità ed i contenuti del percorso formativo e dell’aggiornamento
quinquennale, con verifica di apprendimento, svolta dalle sezioni regionali
dell’Albo.
In caso di incarico di responsabile tecnico ad un soggetto esterno
all’impresa, saranno definiti dal Comitato Nazionale i limiti ed i criteri
per l’assunzione degli incarichi.
Semplificazioni amministrative
Il decreto introduce alcune semplificazioni amministrative che prevedono:
- l'autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per
l'iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;
- la sostituzione delle perizie con la certificazione dell'idoneità dei
mezzi da parte del responsabile tecnico;
- l'acquisizione d'ufficio da parte della sezione regionale dell'Albo delle
variazioni societarie trasmesse al REA.
Tutte le domande e le comunicazioni sono trasmesse dalle imprese alle
sezioni regionali con modalità telematica mediante l’accesso all’apposito
portale delle camere di commercio. Per il rinnovo dell'iscrizione
l'impresa interessata dovrà presentare alla sezione locale dell'Albo
un'autocertificazione che attesti il permanere dei requisiti previsti
per l'iscrizione. L'attestazione di idoneità degli automezzi è redatta e
sottoscritta dal Responsabile tecnico dell'impresa, pertanto decade
l'obbligo di dimostrarla con perizia redatta e giurata da un
professionista.
Disposizioni transitorie
Il regime transitorio, previsto all'articolo 26 del Dm 120/2014, prevede
che:
- le iscrizioni effettuate al 7 settembre 2014 e le garanzie
finanziarie già prestate restano valide ed efficaci fino alla loro
scadenza;
- le iscrizioni per raccolta e trasporto dei rifiuti avviati al recupero
agevolato in essere al 25 dicembre 2010 sono valide ed efficaci fino
alla loro scadenza;
- le domande di iscrizione presentate entro il 7 settembre 2014 sono
valide ed efficaci;
- le disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo entro il 7
settembre 2014 restano valide ed efficaci fino alla emanazione delle
altre disposizioni. Il Comitato entro il 6 marzo 2015 detterà le
disposizioni per il trasporto dei rifiuti all'interno della laguna di
Venezia;
- restano in vigore i decreti 5 febbraio 2004 e 5 luglio 2005 in materia
di garanzie finanziarie.
09-09-2014
Albo Gestori ambientali,
nuove delibere su modulistica iscrizione e rinnovo