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19-12-2014

Albo gestori ambientali, da Agenzia Entrate chiarimenti su tassa concessioni governative

Su richiesta di UnionCamere, l'Agenzia delle Entrate ha formulato un parere indicando quali procedure dell'Albo nazionale gestori ambientali sono sottoposte al pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (Consulenza giuridica n. 954-12/2014), in virtù dell'articolo 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, la tassa sulle concessioni governative (attualmente pari a 168,00 euro) va pagata nei seguenti casi:

  1. iscrizione nell'Albo effettuata a seguito di richiesta da parte dell'interessato;
  2.  ogni nuova richiesta di iscrizione nell'Albo per lo svolgimento di altre attivita', anche se autorizzate con un unico provvedimento (deve essere corrisposta una TCG per ogni attivita' autorizzata);
  3.  iscrizione in una diversa categoria di attivita' da parte di un soggetto gia' iscritto;
  4.  richiesta, da parte di una impresa gia' iscritta nell'Albo, di aumento di classe dimensionale o di inserimento dell'autorizzazione dei singoli servizi specificati all`interno di una particolare categoria (la Camera di Commercio in questi casi, previa valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, procede ad una nuova iscrizione dell`impresa interessata, autorizzandola, nell`ambito della medesima categoria, all`esercizio dell'attivita' per una piu' ampia classe dimensionale ovvero per nuovi servizi);
  5.  richiesta di rinnovo dell`iscrizione.

Non rilevano invece, ai fini della tassazione, alcune tipologie di variazioni apportate all`iscrizione, quali ad esempio quelle anagrafiche o quelle relative all'inserimento/cancellazione dei veicoli o quelle relative all'importo della fidejussione prestata. Dette variazioni non comportano, infatti, una modifica della sfera di attivita' autorizzata in capo al soggetto iscritto e pertanto non devono essere assoggettate al pagamento della tassa sulle concessioni governative.


 


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