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19-12-2014
Albo gestori ambientali, da Agenzia Entrate chiarimenti su tassa
concessioni governative
Su richiesta di UnionCamere, l'Agenzia delle Entrate ha formulato un
parere indicando quali procedure dell'Albo
nazionale gestori ambientali sono sottoposte al pagamento
della tassa sulle concessioni governative.
Secondo l'Agenzia delle Entrate (Consulenza giuridica n. 954-12/2014), in
virtù dell'articolo 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del
1972, la tassa sulle concessioni governative (attualmente pari a 168,00
euro) va pagata nei seguenti casi:
- iscrizione nell'Albo effettuata a seguito di richiesta da parte
dell'interessato;
- ogni nuova richiesta di iscrizione nell'Albo per lo
svolgimento di altre attivita', anche se autorizzate con un unico
provvedimento (deve essere corrisposta una TCG per ogni attivita'
autorizzata);
- iscrizione in una diversa categoria di attivita' da parte di
un soggetto gia' iscritto;
- richiesta, da parte di una impresa gia' iscritta nell'Albo, di
aumento di classe dimensionale o di inserimento dell'autorizzazione dei
singoli servizi specificati all`interno di una particolare categoria (la
Camera di Commercio in questi casi, previa valutazione della sussistenza
dei requisiti soggettivi ed oggettivi, procede ad una nuova iscrizione
dell`impresa interessata, autorizzandola, nell`ambito della medesima
categoria, all`esercizio dell'attivita' per una piu' ampia classe
dimensionale ovvero per nuovi servizi);
- richiesta di rinnovo dell`iscrizione.
Non rilevano invece, ai fini della tassazione, alcune
tipologie di variazioni apportate all`iscrizione, quali ad esempio quelle
anagrafiche o quelle relative all'inserimento/cancellazione dei veicoli o
quelle relative all'importo della fidejussione prestata. Dette variazioni
non comportano, infatti, una modifica della sfera di attivita' autorizzata
in capo al soggetto iscritto e pertanto non devono essere assoggettate al
pagamento della tassa sulle concessioni governative.