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01-02-2013
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota ministeriale del 31 gennaio 2013, fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
La nota si è resa necessaria per chiarire i dubbi in considerazione del sovrapporsi di due date di scadenza: la prima del 6 maggio 2013, fissata dal decreto 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate e la seconda del 30 giugno 2013, fissata dalla legge di Stabilità 2013.
In virtù delle modifiche intervenute, da ultimo con la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. “legge di stabilità”), la nuova formulazione della norma, ossia l’articolo 29, comma 5 del D.lgs. 81/08, risulta essere la seguente: ”I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)".
Tenuto conto che il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012, entrerà in vigore il 6 febbraio 2013, il Ministero precisa che, l'espressione "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", è da interpretarsi con la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione fino al 31 maggio 2013.
Quindi, dal 1° giugno 2013 i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti dovranno utilizzare la procedura standardizzata di valutazione dei rischi. Tale procedura, si ricorda, potrà essere adottata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori.