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26-06-2013
Terre e rocce da scavo, semplificazioni per i piccoli cantieri
La
legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n.
43, ha stabilito che "alla gestione dei materiali da scavo provenienti
dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non supera i 6000 mc di
materiale, continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dall’articolo
186 del D.lgs. 152/2006", anziché le disposizioni del nuovo regolamento
di cui al D.M. 161/2012 (articolo peraltro abrogato dallo stesso Dm).
La disposizione, in vigore dal 26 giugno 2013, è infatti
prevista dall'art. 8-bis c. 2 della legge legge 24 giugno 2013, n. 71 (in
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, di conversione del D.L. 26
aprile 2013, n. 43 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE”.
La Legge 71/2013 prevede inoltre al comma 1 che il DM 161/2012 si
applica alle sole "terre e rocce da scavo" prodotte nell’esecuzione
di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)
o a valutazione d’impatto ambientale (VIA), analogamente a
quanto già previsto dal Dl 69/2013 (c.d. del fare).