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	26-06-2013
	Terre e rocce da scavo, semplificazioni per i piccoli cantieri
	La 
	legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del  D.L. 26 aprile 2013, n. 
	43, ha stabilito che "alla gestione dei materiali da scavo provenienti 
	dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non supera i 6000 mc di 
	materiale, continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dall’articolo 
	186 del D.lgs. 152/2006", anziché le disposizioni del nuovo regolamento 
	di cui al D.M. 161/2012 (articolo peraltro abrogato dallo stesso Dm). 
	La disposizione, in vigore dal 26 giugno 2013, è infatti 
	prevista dall'art. 8-bis c. 2 della legge legge 24 giugno 2013, n. 71 (in 
	Gazzetta  Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, di conversione del  D.L. 26 
	aprile 2013, n. 43  recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
	dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in 
	favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la 
	ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 
	Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla 
	composizione del CIPE”. 
	La Legge 71/2013 prevede inoltre al comma 1 che il DM 161/2012 si 
	applica alle sole "terre e rocce da scavo" prodotte nell’esecuzione 
	di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) 
	o a valutazione d’impatto ambientale (VIA), analogamente a 
	quanto già previsto dal Dl 69/2013 (c.d. del fare).