contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Sostanze lesive dell'ozono

30-09-2013

Sostanze lesive dell'ozono, dal 12 ottobre in vigore le sanzioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27-9-2013 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono".

Il provvedimento, in vigore dal 12 ottobre 2013, prevede tra l'altro sanzioni a carico dei produttori, importatori, nonché coloro che utilizzano sostanze controllate  (CFC e HCFC) in violazione del citato regolamento CE. Le sanzioni sono sia di  natura penale che amministrativa e graduate in relazione alla gravità del fatto.

In particolare, sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie le imprese che:

  • non adottano le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate;
  • non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento, ossia al controllo, per evitare o ridurre le fughe, degli impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate;
  • non tengono il registro ovvero riportano informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi.

Si segnala inoltre la norma transitoria, di cui all’articolo 5, comma 2, la quale prevede che la mancata eliminazione entro il 12 aprile 2014 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs.) dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate detenuti è punita con l’arresto fino a un anno e l’ammenda fino a 100mila euro.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it