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05-03-2013
Revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, Iva al
10%
L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha emanato "la
Risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013, con la quale chiarisce che la
revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento,
condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle
emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi
di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi
soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento".
L'Agenzia precisa, inoltre, che l’agevolazione in esame, diretta ai soggetti
beneficiari dell’intervento, ordinariamente identificabili con i
consumatori finali della prestazione, non è applicabile ai contratti
aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni
ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità
civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo
distinto.
L’eventuale richiesta di rimborso dell’IVA addebitata agli utenti in
misura eccedente il 10%, da presentarsi entro il termine biennale di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
decorrente dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura
ordinaria, potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore
di servizi dimostri l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e
nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi.