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18-11-2013
Mercurio metallico, recepiti i criteri per stoccaggio
Sulla GU n. 268 del 15-11-2013 è stato pubblicato il
Decreto 29 luglio 2013
recante "Recepimento della direttiva 2011/97/UE che
modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto
riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico
considerato rifiuto".
Il decreto disciplina i criteri che consentono di
stoccare in via temporanea per più di 1 anno il mercurio metallico
considerato rifiuto nelle discariche, in deroga al divieto
generale previsto per i rifiuti liquidi.
In particolare, il decreto integra gli allegati I e II del
D.lgs.
36/2003 (“Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di
rifiuti”) inserendo, per lo stoccaggio temporaneo del mercurio
metallico per più di un anno, rispettivamente i criteri costruttivi,
nonché
i requisiti gestionali e di controllo da rispettare,
compresi i piani di emergenza e la tenuta di appositi registri.
Il decreto poi inserisce nel Decreto ministeriale 27 settembre 2010 l'allegato 4-bis,
che determina i requisiti
specifici per l’ammissibilità in discarica e, in particolar
modo, la composizione
del mercurio (mercurio superiore al 99,9% in peso, assenza di impurità), i serbatoi da utilizzare
con relativa procedura di ammissione (provvisti di certificato di
conformità).