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	18-11-2013
	Mercurio metallico, recepiti i criteri per stoccaggio
	Sulla GU n. 268 del 15-11-2013 è stato pubblicato il
	Decreto 29 luglio 2013 
	recante "Recepimento della direttiva 2011/97/UE che 
	modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto 
	riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico 
	considerato rifiuto".  
	Il decreto disciplina i criteri che consentono di 
	stoccare in via temporanea per più di 1 anno il mercurio metallico 
	considerato rifiuto nelle discariche, in deroga al divieto 
	generale previsto per i rifiuti liquidi. 
		In particolare, il decreto integra gli allegati I e II del 
		D.lgs. 
	36/2003 (“Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di 
	rifiuti”) inserendo, per lo stoccaggio temporaneo del mercurio 
		metallico per più di un anno, rispettivamente i criteri costruttivi, 
		nonché  
		i requisiti gestionali e di controllo da rispettare, 
		compresi i piani di emergenza e la tenuta di appositi registri.   
	Il decreto poi inserisce nel Decreto ministeriale 27 settembre 2010 l'allegato 4-bis, 
	che determina i requisiti 
	specifici per l’ammissibilità in discarica e, in particolar 
	modo, la composizione 
	del mercurio (mercurio superiore al 99,9% in peso, assenza di  impurità), i serbatoi da utilizzare 
	con relativa procedura di ammissione (provvisti  di  certificato  di 
	conformità).