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29-12-2013
Legge di stabilità 2014, Tari e proroga detrazione ecobonus
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013
- Suppl. Ordinario n. 87 la
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014)".
Tra le misure inserite nella legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio
2014, troviamo disposizioni sulle nuove tasse sugli immobili (IUC),
cui fa parte la Tari,
ecobonus e ristrutturazioni edilizie.
IUC, istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), la
nuova tassa immobiliare, composta da:
- IMU, a carico del possessore
dell’immobile, con esclusione delle abitazioni principali; Tasi, tributo sui
servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI, la tassa sui rifiuti, a carico
dell'utilizzatore, che ha sostituito la TARES. Presupposto della TARI
è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria”. (comma 639 e ss.).
Ecobonus e ristrutturazioni edilizie: per le spese di
riqualificazione energetica, è confermata la detrazione con aliquota al 65%
nel 2014 e al 50% nel 2015. Per le ristrutturazioni edilizie, lo sconto
fiscale sarà pari al 50% nel 2014, al 40% nel 2015.
Si segnala inoltre, in relazione all'APE, che la
legge di stabilità, alla lett. a) del comma 139, modifica il comma 3-bis del
D.L. 63/2013 (soppresso dal D.L. 145/2013 Destinazione Italia) disponendo
che l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto
di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai
nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti
decorre dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida
per la certificazione energetica degli edifici. Peraltro, la disposizione
interviene sul comma 3-bis dell’art. 6 del D.L. 192/2005, che come si è
visto è stato soppresso dal D.L. 145/2013, e dunque allo stato si ritiene
priva di effetto.