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	29-12-2013
	Legge di stabilità 2014, Tari e proroga detrazione ecobonus 
	E' stata pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013 
	- Suppl. Ordinario n. 87 la
	
	Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la 
	formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
	stabilità 2014)". 
	Tra le misure inserite nella legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio 
	2014, troviamo disposizioni sulle nuove tasse sugli immobili (IUC),
	cui fa parte la Tari,
	ecobonus e ristrutturazioni edilizie.
	IUC, istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), la 
	nuova tassa immobiliare, composta da: 
		
			- IMU, a carico del possessore 
	dell’immobile, con esclusione delle abitazioni principali; Tasi, tributo sui 
	servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che 
	dell'utilizzatore dell'immobile; 
 
			- TARI, la tassa sui rifiuti, a carico 
	dell'utilizzatore, che ha sostituito la TARES.  Presupposto della TARI 
			è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
			scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
			urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 
			accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
			condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 
			siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da 
			chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 
			scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
			urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
			tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
			tributaria”. (comma 639 e ss.). 
 
		
	Ecobonus e ristrutturazioni edilizie: per le spese di 
	riqualificazione energetica, è confermata la detrazione con aliquota al 65% 
	nel 2014 e al 50% nel 2015. Per le ristrutturazioni edilizie, lo sconto 
	fiscale sarà pari al 50% nel 2014, al 40% nel 2015. 
	Si segnala inoltre, in relazione all'APE, che la 
	legge di stabilità, alla lett. a) del comma 139, modifica il comma 3-bis del 
	D.L. 63/2013 (soppresso dal D.L. 145/2013 Destinazione Italia) disponendo 
	che l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto 
	di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai 
	nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti 
	decorre dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida 
	per la certificazione energetica degli edifici. Peraltro, la disposizione 
	interviene sul comma 3-bis dell’art. 6 del D.L. 192/2005, che come si è 
	visto è stato soppresso dal D.L. 145/2013, e dunque allo stato si ritiene 
	priva di effetto.