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News / Nazionali / Energia - Rifiuti

29-12-2013

Legge di stabilità 2014, Tari e proroga detrazione ecobonus

E' stata pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

Tra le misure inserite nella legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio 2014, troviamo disposizioni sulle nuove tasse sugli immobili (IUC), cui fa parte la Tari, ecobonus e ristrutturazioni edilizie.

IUC, istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), la nuova tassa immobiliare, composta da:

  • IMU, a carico del possessore dell’immobile, con esclusione delle abitazioni principali; Tasi, tributo sui servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  • TARI, la tassa sui rifiuti, a carico dell'utilizzatore, che ha sostituito la TARES.  Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”. (comma 639 e ss.).

Ecobonus e ristrutturazioni edilizie: per le spese di riqualificazione energetica, è confermata la detrazione con aliquota al 65% nel 2014 e al 50% nel 2015. Per le ristrutturazioni edilizie, lo sconto fiscale sarà pari al 50% nel 2014, al 40% nel 2015.

Si segnala inoltre, in relazione all'APE, che la legge di stabilità, alla lett. a) del comma 139, modifica il comma 3-bis del D.L. 63/2013 (soppresso dal D.L. 145/2013 Destinazione Italia) disponendo che l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti decorre dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici. Peraltro, la disposizione interviene sul comma 3-bis dell’art. 6 del D.L. 192/2005, che come si è visto è stato soppresso dal D.L. 145/2013, e dunque allo stato si ritiene priva di effetto.


 


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