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28-06-2013
Impianti termici, regolamenti su ispezioni e certificatori energetici
Sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 sono stati pubblicati
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74
"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192" e il
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento
per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192”. I due regolamenti entrano in vigore il 12 luglio 2013.
I due regolamenti intendono dare piena attuazione
alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, in
virtù dei continui richiami da parte della Commissione europea,
procedure di infrazione e deferimenti alla Corte di Giustizia con
richieste di condanne.
Nel dettaglio:
- Il Dpr 74/2013 adegua la disciplina italiana alle
norme europee in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonche' definisce i
requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli
esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione
degli impianti di climatizzazione.
Inoltre, vengono:
- fissati i valori massimi della temperatura degli
ambienti per il riscaldamento e la climatizzazione estiva;
- definiti i requisiti dei responsabili, nonché gli
adempimenti a carico del terzo responsabile in caso di delega,
dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva: il
responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle norme in
materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Il responsabile
dell’impianto deve essere soggetto diverso dal venditore di energia per
l’impianto stesso.
- Il Dpr 75/2013 definisce i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici.
Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione
energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, tra
l’altro, sia i tecnici abilitati operanti in veste di dipendenti di enti
e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private,
comprese le società di ingegneria, che i professionisti liberi od
associati.
11-03-2014
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