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News / Nazionali / Energia

28-06-2013

Impianti termici, regolamenti su ispezioni e certificatori energetici

Sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 sono stati pubblicati il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" e il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. I due regolamenti entrano in vigore il 12 luglio 2013.

I  due regolamenti intendono dare piena attuazione alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, in virtù dei continui richiami da parte della Commissione europea, procedure di infrazione e deferimenti alla Corte di Giustizia con richieste di condanne.

Nel dettaglio:

  • Il Dpr 74/2013 adegua la disciplina italiana alle norme europee in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonche' definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione.

    Inoltre, vengono:
    - fissati i valori massimi della temperatura degli ambienti per il riscaldamento e la climatizzazione estiva;
    - definiti i requisiti dei responsabili, nonché gli adempimenti a carico del terzo responsabile in caso di delega, dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva: il responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve essere soggetto diverso dal venditore di energia per l’impianto stesso.
  • Il Dpr 75/2013  definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

    Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, tra l’altro, sia i tecnici abilitati operanti in veste di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che i professionisti liberi od associati.

11-03-2014 Impianti termici, dal 1° giugno 2014 nuovo libretto di impianto

 

 


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