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	28-06-2013
	Impianti termici, regolamenti su ispezioni e certificatori energetici
	Sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 sono stati pubblicati 
	il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 
	"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 
	esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 
	termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 
	preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma 
	dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 
	2005, n. 192" e il 
	Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
	2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento 
	per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli 
	organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma 
	dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 
	2005, n. 192”. I due regolamenti entrano in vigore il 12 luglio 2013.
		I  due regolamenti intendono dare piena attuazione 
		alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, in 
		virtù dei continui richiami da parte della Commissione europea, 
		procedure di infrazione e deferimenti alla Corte di Giustizia con 
		richieste di condanne.
	Nel dettaglio:
	
		- Il Dpr 74/2013 adegua la disciplina italiana alle 
		norme europee in materia di esercizio, conduzione, 
		controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 
		climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione 
		dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonche' definisce i 
		requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli 
		esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione 
		degli impianti di climatizzazione.
 
 Inoltre, vengono:
 - fissati i valori massimi della temperatura degli 
		ambienti per il riscaldamento e la climatizzazione estiva;
 - definiti i requisiti dei responsabili, nonché gli 
		adempimenti a carico del terzo responsabile in caso di delega, 
		dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione 
		degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva: il 
		responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle norme in 
		materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Il responsabile 
		dell’impianto deve essere soggetto diverso dal venditore di energia per 
		l’impianto stesso.
		- Il Dpr 75/2013  definisce i requisiti 
		professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la 
		qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui 
		affidare la certificazione energetica degli edifici. 
 
 Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione 
		energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, tra 
		l’altro, sia i tecnici abilitati operanti in veste di dipendenti di enti 
		e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, 
		comprese le società di ingegneria, che i professionisti liberi od 
		associati.
	11-03-2014
	
	Impianti termici, dal 1° giugno 2014 nuovo libretto di impianto
	 
	 
		
		