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	28-03-2013
	Gas fluorurati ad effetto serra, in Gazzetta il decreto sulle sanzioni
	Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28-3-2013 è stato pubblicato il
	Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26 recante la "Disciplina 
	sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 
	(CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra". 
	Il decreto, che entra in vigore il 12 aprile 2013, disciplina 
	l'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di 
	gas ad effetto serra, di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 e 
	successivi atti di esecuzione, come attuati dal decreto del Presidente della 
	Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. Le sanzioni possono riguardare, tra gli 
	altri, gli operatori (il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto 
	qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul 
	funzionamento tecnico degli stessi, ex art. 2 Dpr 42/2012), le imprese, i 
	produttori, gli importatori.
	Le sanzioni sono prevalentemente amministrative di natura 
	pecuniaria che variano da 500euro fino a 100mila euro in relazione 
	alla gravità della condotta (controllo dell'uso degli HFC, dei PFC e dell'esafluoruro 
	di zolfo, tenuta del registro di impianto), ad eccezione 
	delle fattispecie di immissione in commercio di prodotti o apparecchiature 
	che contengono gas fluorurati ad effetto serra e di violazione delle norme 
	sul controllo dell’uso di esafluoruro di zolfo, che costituiscono reati 
	contravvenzionali e punite con l'arresto (da tre mesi a 
	nove mesi) o un'ammenda (da 50mila euro a 150mila euro).
	Si ricorda che, come previsto dall'art. 8 del Dpr 42/2012, sempre entro 
	il 12 aprile le persone e le imprese individuate dallo 
	stesso articolo, che svolgono attività su apparecchiature e impianti 
	contenenti i gas fluorurati ad effetto serra individuati dal regolamento 
	842/2006/Ce (HFC, PFC ed esafluoruro di zolfo), devono iscriversi 
	al Registro telematico nazionale. Nel caso di inottemperanza, l’articolo 10 
	del D.lgs. in commento prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 
	mille a 10mila euro.