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20-06-2013
Emissioni gas serra, provvedimenti Ue su monitoraggio e
contabilizzazione
Pubblicati sulla GUUE L 165 del 18 giugno 2013 il
Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, "relativo a un meccanismo di monitoraggio e
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di
altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e
dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE", nonché
la Decisione
n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2013, "sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo,
cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative
alle azioni connesse a tali attività".
Il regolamento, in vigore dall’8 luglio 2013, aggiorna il
meccanismo di monitoraggio e
comunicazione delle emissioni
di gas serra a livello nazionale e europeo, nonché sostituisce
la decisione 280/2004/Ce di originaria istituzione del
meccanismo di monitoraggio delle emissioni di origine antropica dalle fonti
e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, al fine di tenere in
considerazione gli sviluppi internazionali recenti e futuri relativi alla
convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto e dare applicazione ai nuovi
obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal diritto dell’Unione.
Infatti, all'art. 1 si legge che il Regolamento ha come oggetto
l’istituzione di un meccanismo per garantire che le informazioni comunicate
dall’Unione o dai suoi stati membri al segretario della Convenzione UNFCCC
siano accurate e complete per verificare tutte le info relative agli impegni
assunti dall’unione e dai suoi stati membri in conformità della convenzione
UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate in base ad essi.
La decisione, in vigore sempre dall'8 luglio 2013, fissa le norme
di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a
effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento
di uso del suolo e silvicoltura («LULUCF») come primo passo
verso l'inclusione di tali attività nell'impegno di riduzione delle
emissioni dell'Unione, ove opportuno. Viene precisato che la decisione non
stabilisce obblighi di contabilizzazione o di comunicazione per i privati,
ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni
in merito alle azioni LULUCF da loro intraprese, volte a limitare o
a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti.